
Igiene
e Sicurezza
Firenze
Nord
Il
Rappresentante
Il
Medico
Le
Valutazioni
I
Requisiti
I
Dispositivi
La
segnaletica
I
Videoterminali
Prev.
Antincendio
Conclusioni
Esposto
CPT (MO)
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L’informatica è ormai da tempo strumento essenziale in ogni campo
lavorativo grazie alla duttilità dell’impiego dei personal computer ed
alla facilità d’installazione di una qualunque rete interna.
L’uso continuo e prolungato nel tempo del computer non è immune da
problematiche connesse al mezzo utilizzato: affaticamento della vista,
pesantezza oculare, fastidio alla luce e stanchezza alla lettura sono i
sintomi più comuni riscontrati presso chi è impiegato quotidianamente
presso un terminale o un computer. Non solo: anche l’adeguatezza della
postazione di lavoro può essere fonte di diversi disturbi fisici dovuti
alla postura adottata quali mal di schiena, problemi circolatori e
tunnel carpale. Per tale motivi è consentita una pausa di 15 minuti ogni
120 di lavoro (salvo diversi accordi in sede di contratto di lavoro) non
cumulabili all’inizio o alla fine della giornata lavorativa.
A pagina 18 abbiamo già visto come verrà probabilmente modificato l’art.
55 del D.Lgs. 626/94 relativo alla sorveglianza sanitaria a cui,
ovviamente, devono essere obbligatoriamente sottoposti tutti i
poliziotti che utilizzano per almeno quattro ore al giorno il computer;
quindi non dovranno essere visitatati solo gli addetti agli
U.P.G.A.I.P. ed ai C.E.D., ma anche tutti coloro che,
ad esempio, usano il pc come semplice videoscrittura. Infatti, mentre la
legislazione italiana prevede la sorveglianza sanitaria solo per coloro
che utilizzano il videoterminale per almeno quattro ore al giorno, la
Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 12.12.96, ha bocciato
tale normativa estendendo tale diritto a tutti i lavoratori che
utilizzino le predette apparecchiature per un tempo significativo in
relazione al lavoro normale.
Secondo l’allegato VII del D.Lgs. 626/94, sono poi previste le
prescrizioni minime per i posti di lavoro ove sono impiegati agli
addetti a tale mansione e relativi allo schermo (immagine priva
di sfarfallìo, brillanza e contrasto, mancanza di riflessi e riverberi
ecc.), alla tastiera (inclinabile e dissociata dallo schermo, con
spazio a sufficienza ecc.), al piano di lavoro (superficie poco
riflettente, supporto per documenti ecc.), al sedile di lavoro
(stabile, con altezza e schienale regolabili, presenza del
poggiapiedi ecc.), allo
spazio, all’illuminazione (sufficiente e con contrasto
appropriato, priva di abbagliamenti e riflessi sullo schermo ecc.), al
rumore, al calore, all’umidità ed al software
impiegato.
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TUTELA DEI LAVORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI |
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OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO |
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Analisi
del posto di lavoro comprese le attrezzature munite di
videoterminale;
-
Valutazione dei rischi con particolare attenzione a
vista e occhi, problemi di postura e di stress fisico e
mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene;
-
Programmazione delle interruzioni giornaliere;
-
Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica;
-
Informazione e formazione dei lavoratori;
-
Organizzazione del lavoro per evitare eccessiva
monotonia e ripetitività
-
Consultazione e partecipazione dei lavoratori e
dell’R.L.S. in ordine ai mutamenti significativi
nell’organizzazione del lavoro a VDT.
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LE ATTREZZATURE DI
LAVORO
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-
Schermo con
caratteri chiari, grandi a sufficienza, stabili e senza
riflessi;
-
Tastiera
inclinabile e staccata dallo schermo;
-
Piano di lavoro
con superficie non riflettente, grande a sufficienza per
posizionare al meglio lo schermo, la tastiera, dei documenti e
di tutto il materiale accessorio;
-
Sedia stabile con
altezza regolabile, con schienale regolabile in altezza ed
inclinazione;
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L’AMBIENTE DI
LAVORO
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-
Il posto di lavoro
deve avere spazio a sufficienza;
-
Illuminazione
generale e specifica (lampade da tavolo) sufficiente ed
appropriata;
-
Assenza totale di
riflessi ed abbagliamenti;
-
Assenza totale di
eccesso di calore, rumore, umidità, ;
-
Riduzione a
livelli comunque trascurabili di radiazioni eccezion fatta per
la parte visibile dello spettro elettromagnetico.
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SOFTWARE |
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L’interfaccia
elaboratore – uomo deve essere adeguato alle operazioni da
effettuare;
-
Totale assenza di
dispositivi atti a controllare la quantità e la qualità del
lavoro effettuato;
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Completa
applicazione dei principi ergonomici applicati all’elaborazione
dell’informazione da parte dell’utente;
-
Presenza di
sistemi informativi sul funzionamento.
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Infine, si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 30.04.01,
l’allora Ministro per la Funzione Pubblica Bassanini ha pubblicato una
circolare che ha lo scopo di fornire alcuni chiarimenti per l’attuazione
delle modifiche della 626 relativamente all’uso dei videoterminali.
Fra le indicazioni fornite, è stato precisato che i datori di lavoro
devono provvedere all’individuazione dei dipendenti interessati dalla
normativa in questione in maniera tale da adeguare l’orario di lavoro
rispettando il nuovo limite settimanale (venti ore settimanali in
alternativa alla quattro ore quotidiane) introdotto dalla comunità
europea nel 2000. Il datore di lavoro deve programmare le visite
preventive e periodiche e provvedere all’elaborazione di uno specifico
piano di informazione e formazione dei videoterminalisti.
Relativamente all’applicazione del D.Lgs. 626/94 nell’ambiente della
Polizia di Stato, la Segreteria Provinciale o l’R.L.S. appositamente
designato, tramite l’apposito
prestampato per sorveglianza sanitaria per
videoterminalisti
potranno richiedere al datore di lavoro se viene rispettata la
prevista normativa anche in relazione al nuovo limite settimanale
chiarito dall’ex Ministro Bassanini; in questo caso, qualora il datore
di lavoro risultasse inadempiente circa gli obblighi previsti dagli
artt. 55 (sorveglianza sanitaria ) e 58 (adeguamento alle norme) del
D.Lgs. 626/94, andrà tenuto in estrema considerazione che le violazioni
di cui all’art. 55 commi 1°-3°-4° lett. a), b), d) e g) e 5° ed all’art.
58 sono punibili con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
1549 a 4131 euro, mentre per i preposti responsabili delle
violazioni di cui all’art. 58 è previsto l’arresto sino a due
mesi o l’ammenda da 258 a 1033 euro.
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