Home

Chi siamo

Statuto

Nazionale

Organigramma

I videoterminali

 

Igiene e Sicurezza

Firenze Nord

Il Rappresentante

Il Medico

Le Valutazioni

I Requisiti

I Dispositivi

La segnaletica

I Videoterminali

Prev. Antincendio

Conclusioni

Esposto CPT (MO)

L’informatica è ormai da tempo strumento essenziale in ogni campo lavorativo grazie alla duttilità dell’impiego dei personal computer ed alla facilità d’installazione di una qualunque rete interna. 

L’uso continuo e prolungato nel tempo del computer non è immune da problematiche connesse al mezzo utilizzato: affaticamento della vista, pesantezza oculare, fastidio alla luce e stanchezza alla lettura sono i sintomi più comuni riscontrati presso chi è impiegato quotidianamente presso un terminale o un computer. Non solo: anche l’adeguatezza della postazione di lavoro può essere fonte di diversi disturbi fisici dovuti alla postura adottata quali mal di schiena, problemi circolatori e tunnel carpale. Per tale motivi è consentita una pausa di 15 minuti ogni 120 di lavoro (salvo diversi accordi in sede di contratto di lavoro) non cumulabili all’inizio o alla fine della giornata lavorativa. 

A pagina 18 abbiamo già visto come verrà probabilmente modificato l’art. 55 del D.Lgs. 626/94 relativo alla sorveglianza sanitaria a cui, ovviamente, devono essere obbligatoriamente sottoposti tutti i poliziotti che utilizzano per almeno quattro ore al giorno il computer; quindi non dovranno essere visitatati solo gli addetti agli U.P.G.A.I.P. ed ai C.E.D., ma anche tutti coloro che, ad esempio, usano il pc come semplice videoscrittura. Infatti, mentre la legislazione italiana prevede la sorveglianza sanitaria solo per coloro che utilizzano il videoterminale per almeno quattro ore al giorno, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 12.12.96, ha bocciato tale normativa estendendo tale diritto a tutti i lavoratori che utilizzino le predette apparecchiature per un tempo significativo in relazione al lavoro normale. 

Secondo l’allegato VII del D.Lgs. 626/94, sono poi previste le prescrizioni minime per i posti di lavoro ove sono impiegati agli addetti a tale mansione e relativi allo schermo (immagine priva di sfarfallìo, brillanza e contrasto, mancanza di riflessi e riverberi ecc.), alla tastiera (inclinabile e dissociata dallo schermo, con spazio a sufficienza ecc.), al piano di lavoro (superficie poco riflettente, supporto per documenti ecc.), al sedile di lavoro (stabile, con altezza  e schienale regolabili, presenza del poggiapiedi ecc.), allo spazio, all’illuminazione (sufficiente e con contrasto appropriato, priva di abbagliamenti e riflessi sullo schermo ecc.), al rumore, al calore, all’umidità ed al software impiegato.

TUTELA DEI LAVORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • Analisi del posto di lavoro comprese le attrezzature munite di videoterminale;

  • Valutazione dei rischi con particolare attenzione a vista e occhi, problemi di postura e di stress fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene;

  • Programmazione delle interruzioni giornaliere;

  • Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica;

  • Informazione e formazione dei lavoratori;

  • Organizzazione del lavoro per evitare eccessiva monotonia e ripetitività

  • Consultazione e partecipazione dei lavoratori e dell’R.L.S. in ordine ai mutamenti significativi nell’organizzazione del lavoro a VDT.

 

LE ATTREZZATURE DI LAVORO

 

  • Schermo con caratteri chiari, grandi a sufficienza, stabili e senza riflessi;

  • Tastiera inclinabile e staccata dallo schermo;

  • Piano di lavoro con superficie non riflettente, grande a sufficienza per posizionare al meglio lo schermo, la tastiera, dei documenti e di tutto il materiale accessorio;

  • Sedia stabile con altezza regolabile, con schienale regolabile in altezza ed inclinazione;

L’AMBIENTE DI LAVORO

 

  • Il posto di lavoro deve avere spazio a sufficienza;

  • Illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) sufficiente ed appropriata;

  • Assenza totale di riflessi ed abbagliamenti;

  • Assenza totale di eccesso di calore, rumore, umidità, ;

  • Riduzione a livelli comunque trascurabili di radiazioni eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico.

SOFTWARE

  • L’interfaccia elaboratore – uomo deve essere adeguato alle operazioni  da effettuare;

  • Totale assenza di dispositivi atti a controllare la quantità e la qualità del lavoro effettuato;

  • Completa applicazione dei principi ergonomici applicati all’elaborazione dell’informazione da parte dell’utente;

  • Presenza di sistemi informativi sul funzionamento.

Infine, si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 30.04.01, l’allora Ministro per la Funzione Pubblica Bassanini ha pubblicato una circolare che ha lo scopo di fornire alcuni chiarimenti per l’attuazione delle modifiche della 626 relativamente all’uso dei videoterminali. 

Fra le indicazioni fornite, è stato precisato che i datori di lavoro devono provvedere all’individuazione dei dipendenti interessati dalla normativa in questione in maniera tale da adeguare l’orario di lavoro rispettando il nuovo limite settimanale (venti ore settimanali in alternativa alla quattro ore quotidiane) introdotto dalla comunità europea nel 2000. Il datore di lavoro deve programmare le visite preventive e periodiche e provvedere all’elaborazione di uno specifico piano di informazione e formazione dei videoterminalisti.

Relativamente all’applicazione del D.Lgs. 626/94 nell’ambiente della Polizia di Stato, la Segreteria Provinciale o l’R.L.S. appositamente designato, tramite l’apposito prestampato per sorveglianza sanitaria per videoterminalisti potranno richiedere al datore di lavoro se viene rispettata la prevista normativa anche in relazione al nuovo limite settimanale chiarito dall’ex Ministro Bassanini; in questo caso, qualora il datore di lavoro risultasse inadempiente circa gli obblighi previsti dagli artt. 55 (sorveglianza sanitaria ) e 58 (adeguamento alle norme) del D.Lgs. 626/94, andrà tenuto in estrema considerazione che le violazioni di cui all’art. 55 commi 1°-3°-4° lett. a), b), d) e g) e 5° ed all’art. 58 sono punibili con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1549 a 4131 euro, mentre per i preposti responsabili delle violazioni di cui all’art.  58 è previsto l’arresto sino a due mesi o l’ammenda da 258 a 1033 euro.

Home - Igiene e Sicurezza - Firenze Nord - Il rappresentante - Il Medico - Le Valutazioni - I Requisiti - I Dispositivi - La Segnaletica -

I videoterminali - Antincendio - Conclusioni - Esposto CPT Modena