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La valutazione dei rischi e il documento sulla sicurezza

 

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 In cosa consiste, nel dettaglio la valutazione dei rischi? Sostanzialmente consiste in un procedimento, eventualmente effettuato con metodologie analitiche o strumentali, di stima del rischio per la salute connesso all’esistenza o al verificarsi di fattori pericolosi. Lo possiamo considerare lo strumento fondamentale per individuare le misure di prevenzione e protezione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo.

Ovviamente, tale pratica è obbligatoria e non delegabile a terzi da parte del datore di lavoro essendo ciò escluso dall’art.1 comma 4 ter del D.Lgs. 626/94. Il procedimento di valutazione, poi, così come il conseguente documento sulla sicurezza devono necessariamente essere rinnovati in occasione di mutazioni significative o innovazioni sostanziali del luogo di lavoro.

Come già detto, il datore di lavoro, in tale delicata fase, deve essere direttamente collaborato dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal medico competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e deve tenere in debita considerazione i criteri pratici elaborati dal Comitato Consultivo per la Sicurezza, l’Igiene e la Tutela della Salute sul lavoro dall’Unione Europea (documento 5196/94PA) che suddivide il processo di analisi del rischio in:

- identificazione dei fattori di rischio, mediante l’esame di fonti di pericolo e delle persone esposte;

- valutazione dei rischi secondo i criteri guida del predetto documento sintetizzabili in:

1) osservazione generale del luogo di lavoro in relazione all’attività svolta;

2) ricognizione delle mansioni svolte dai lavoratori che posso trovarsi esposti a rischio;

3)l’esame di fattori esterni, psicologici, fisici e sociali che possono causare rischio o aumentarne la soglia;

4) il confronto, fra di loro, dei dati raccolti;

5) l’eventuale ricorso a specialiste esterni.

Secondo la Circolare 102/95 del Ministero del Lavoro, si intendono per: a) pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (materiali, attrezzature, metodi e pratiche ecc.) avente la possibilità di causare danni o rischi per la salute; b) rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni d’impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore; c) valutazione del rischio: procedimento per la valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo del lavoro. 

Una linea guida particolarmente pratica ma non sicuramente esaustiva per la valutazione dei rischi, è il modello operativo fornito dal Decreto Interministeriale 5.12.96 che consente, al datore di lavoro che occupa fino a 200 dipendenti, di documentare l’attuazione di un sistema di controllo dei rischi nonché la relativa valutazione effettuata con criteri formali e sostanziali che la legge prescrive. È importante notare che il predetto modello non costituisce una vera e propria valutazione dei rischi e che per moltissimi dei nostri uffici periferici la compilazione non sarebbe consentita proprio perché vi sono più di 200 dipendenti.

VEDIAMO UNO STRALCIO:

 

Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui all'art.4:

modelli di documento di sicurezza per le piccole e medie imprese (D.I. 5.12.1996)

 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 4 co. 2 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96.Esso sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione di cui all’art. 4 co. 2 del D.Lgs. 626/94.Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:

a)      relazione

b)      indicazione dei criteri seguiti;

c)      individuazione delle misure di programmazione;

d)      programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

e)      documento di supporto.

Omissis 

La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro:

            in collaborazione con:       

servizio di prev. e prot. interno

servizio di prev. e prot. esterno  (indicare quale)

medico competente (indicare il nome)

altra consulenza tecnica (specificare quale)

altra consulenza medica (specificare quale)

il rappresentante dei lavoratori (dipendente/territoriale/di comparto – indicare il nome, data designazione da parte dei lavoratori se conosciuta, o quella in cui è pervenuta all’azienda la relativa comunic.) è stato consultato:

                        preventivamente;

                        durante lo svolgimento della valutazione;

                        non è stato nominato;

 

coinvolgimento dei lavoratori dipendenti:

si, mediante:

intervista;

questionario a schede

altro (specificare)

no;

altre indicazioni, osservazioni: 

 

CRITERI SEGUITI

 

Si dà di seguito l’elenco dei fattori di pericolo presi in considerazione (elencare quali): 

i rischi rilevati sono i seguenti (segue indicazione e descrizione): 

per la stima dei rischi sono stati presi a riferimento gli elementi seguenti (segue indicazione):

regolamentazione di legge (specificare quale)

norme di buona tecnica (specificare quali)

principi generali di cui all’art. 3 D.Lgs. 626/94

altri (indicare quali)

INDICAZIONE DELLE MISURE

Le misure di sicurezza conseguenti alla valutazione dei rischi sono quelle sottoindicate e suddivise in:

a) misure per migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica prevenzionistica) situazioni già conformi;

b) misure per dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 626/94 nel testo modificato;

per i lavoratori che necessitano della sorveglianza sanitaria ai sensi della legislazione vigente sono stati definiti i relativi contenuti della sorveglianza stessa.

Sai dà di seguito l’elenco dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori (segue elenco):

Programma di miglioramento

Il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è stato fatto come indicato di seguito:

a) è stato definito un programma d controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità;

b) è stato stabilito un programma di revisione periodica di revisione periodica della valutazione dei rischi (solo per gli artt.63/5° e 78/3°) con le seguenti modalità (indicarle):

c) è in atto / definito /(altro) un piano di informazione e formazione per i lavoratori dipendenti che viene / sarà / è stato svolto:

-  in collaborazione con le oo.ss.

-  in proprio

-  con la collaborazione degli organismi paritetici

-  altro (specificare)

d) eventuali altre azioni (in relazione ai risultati della revisione periodica di cui alla lettera b). 

Riferimenti

Ove presenti, si suggerisce di indicare i riferimenti seguenti:

- alle istruzioni  e procedure di sicurezza;

- alle procedure di emergenza e di pronto soccorso;

- al contenuto della sorveglianza sanitaria;

- alla programmazione delle azioni di informazione e formazione; 

Allegati

1) schede specifiche di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi;

2) indicazioni delle metodiche seguite per la valutazione delle esposizioni (rumore, sostanze pericolose, altri agenti fisici, chimici, ecc)

3) documentazione particolare da allgare al presente documento in applicazione al D.Lgs. 626/94;

4) altra documentazione utile ad attestare la concreta effettuazione della valutazione come già descritta;

Nota finale:

Il presente documento è stato:

posto all’ordine del giorno degli argomenti della riunione periodica di sicurezza prevista per il (indicare la data)

sottoposto all’attenzione del rappresentante dei lavoratori in data (indicare)

portato a conoscenza di (indicare i destinatari) mediante (indicare le modalità): 

il presente documento è la revisione n…….. del ……(data di revisione)

data e firma

È ovvio che tale stralcio non può essere considerato una sorta di bibbia che tutti i datori di lavoro devono necessariamente seguire alla lettera ma, anzi, secondo l’allegato I del D.Lgs. 626/94, è obbligatorio solo per le aziende che contano fino a 200 dipendenti; può essere, in ogni caso, un modello di supporto per l’R.L.S. o l’o.s. che intenda prendere cognizione della valutazione del rischio e della successiva redazione del documento sulla sicurezza che il datore di lavoro deve produrre.

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