
Igiene
e Sicurezza
Firenze
Nord
Il
Rappresentante
Il
Medico
Le
Valutazioni
I
Requisiti
I
Dispositivi
La
segnaletica
I
Videoterminali
Prev.
Antincendio
Conclusioni
Esposto
CPT (MO)
|
Ma
poiché molti colleghi chiedono in concreto cosa bisogna controllare,
cerchiamo di fare un veloce riassunto dei requisiti che un
luogo di lavoro, degno di questo nome, deve possedere:
l’art. 7 del
D.P.R. 303/56
riguardante pavimenti, soffitti, muri, lucernari e
finestre dei locali, scale e marciapiedi fissi e mobili, banchine e
rampe di carico è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 626/94 e dal
D.Lgs. 242/96: prevede un sufficiente ricambio d’aria, idonea
temperatura tutto l’anno, igiene di tutte le superfici ecc.
In
particolare i locali chiusi devono:
-
essere
difesi a sufficienza dagli agenti atmosferici;
-
essere
provvisti di un isolamento termico sufficiente;
-
avere
finestre sufficienti per un completo ricambio d’aria;
-
essere
asciutti e difesi contro l’umidità;
-
avere
tutte le pareti (soffitto, pavimento ecc.) tali da poter essere deterse
e consentire adeguate condizioni d’igiene.
Le
pareti devono avere una tinteggiatura chiara, mentre eventuali
pareti trasparenti (vetrate o in plexiglas) devono essere
sufficientemente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino
ad 1 mt. da terra;
I
pavimenti devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, privi
di protuberanze o cavità e scoscendimenti. I pavimenti soggetti al
versamento di liquidi devono avere superficie unita, impermeabile e con
pendenza adeguata per convogliare i liquidi verso i punti di raccolta;
Le
finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione
devono poter essere regolati in piena sicurezza e, una volta aperti, non
devono costituire pericolo; devono inoltre essere progettati e
realizzati i modo da poter permettere la pulitura senza rischi.
L’altezza,
la cubatura e le
superfici dei locali, per effetto del D.Lgs. 242/96 sono riservate
al settore industriale e non quindi a tutti i settori lavorativi; in
ogni caso lo spazio destinato al lavoratore deve essere tale da
consentire il normale movimento ella persona in relazione al lavoro da
svolgere.
I seminterrati (quelli ubicati al di sotto del piano di campagna
per oltre il 50%) ed i sotterranei sono esclusi, ai sensi
dell’art. 8 del
D.P.R. 303/56,
dall’uso quali locali di lavoro a parte alcune deroghe ad aziende che
necessitano di cicli di produzione particolari ed hanno quindi
specifiche esigenze tecniche.
Le vie e le uscite di emergenza, previste dall’art. 13
del
D.P.R. 547/55
, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 626/94, stabilisce le
seguenti definizioni e criteri:
-
la percorribilità delle vie
la si ottiene mantenendo le vie di fuga sgombere e libere da
ostruzioni; quindi, i corridoi, le scale e tutti i percorsi che
consentono, ad esempio di arrivare all’aperto, devono essere liberi da
mobili ingombranti (divani, armadi, scaffali), macchinari
(fotocopiatrici).
-
l’evacuazione dei posti di lavoro deve sempre essere possibile a
tutti i dipendenti, velocemente ed in piena sicurezza; tutti i
lavoratori devono avere la possibilità di raggiungere un posto sicuro
senza dover passare attraverso o vicino siti che potrebbero causare
pericolo: locale caldaie, magazzini cartacei, scale molto alte e/o molto
strette ecc.
-
la segnaletica di sicurezza deve sempre essere presente per
indicare, senza possibilità di errore, il percorso più sicuro delle vie
ed uscite di emergenza;
-
le
luci di emergenza devono essere presenti lungo le vie di fuga ed
essere dotate di un dispositivo che consenta ad esse di entrare in
funzione in caso di guasto elettrico;
-
le
vie ed uscite di emergenza devono possedere dei requisiti
riguardanti l’affollamento del luogo di lavoro ed la sua estensione; in
deroga a ciò, per i luoghi utilizzati già prima dell’1.1.93, i requisiti
di cui sopra non sono richiesti, ma sono comunque previste vie ed uscite
di emergenza relazionate al numero di dipendenti;
-
le scale di sicurezza, per gli edifici di nuova costruzione o
ristrutturati, devono essere presenti nella misura di 1 oltre alla scala
ordinaria qualora il numero dei lavoratori sia superiore a 25 e deve
essere di facile accesso per tutti;
-
le porte di emergenza, sempre ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R. 547/55
devono essere apribili nel senso di uscita, azionabili mediante
maniglione antipanico e contrassegnate da apposita segnaletica; non
devono essere mai chiuse a chiave se non nei casi specificatamente
autorizzati dall’autorità competente;
-
le dimensioni delle vie ed uscite di emergenza devono consentire la
rapida uscita di tutti i lavoratori all’esterno e, secondo la normativa
antincendio, avere altezza minima di mt. 2,00 e larghezza di due moduli
pari a mt. 1,20;
-
le porte interne previste dall’art. 14 del D.P.R. 547/55, che sono
ovviamente diverse dalle vie ed uscite di emergenza, devono sempre
essere facilmente azionabili dall’interno ed avere i seguenti requisiti
di numero e larghezza:
-
nr. 1 porta non inferiore mt. 0,80 fino a 25 dipendenti;
-
nr. 1 porta non inferiore a mt. 1,20 da 26 a 50 dipendenti;
-
nr. 1 porta da mt. 1,20 e nr. 1 porta da mt. 0,80 nei locali
occupati da 51 a 100 dipendenti;
-
nr. 1 porta da mt. 1,20, nr. 1 porta da mt. 0,80 e nr. 1 porta
con larghezza minima di mt. 1,20 nei locali occupati da più di 100
dipendenti;
-
il numero complessivo delle porte può essere inferiore purché la
loro larghezza complessiva non risulti inferiore; devono essere
tutte apribili verso l’esodo;
-
le porte d’uscita, sempre previste dall’art. 14 del D.P.R.
547/55, devono essere agevolmente apribili verso l’esterno tramite
maniglione antipanico e non possono essere costituite da porte
scorrevoli, saracinesche a rullo, porte girevoli su asse centrale
quando non esistano altre porte verso l’esterno; devono avere
dimensioni pari o superiori alle porte di emergenza;
-
le porte ed i portoni trasparenti o traslucide devono essere
in materiale infrangibile ovvero antisfondamento e contrassegnate
all’altezza degli occhi per evitarne l’urto accidentale;
-
le porte ed i cancelli scorrevoli devono avere un sistema che
ne impedisca la fuoriuscita dalla guida o la caduta; stessa cosa per
le porte apribili verso l’alto;
-
le porte apribili nei due versi devono essere trasparenti o
munite di oblò;
-
le porte ed i cancelli motorizzati devono essere provvisti di
dispositivo di arresto d’emergenza e devono poter essere azionati
facilmente anche in maniera manuale; le porte carraie devono
avere un esodo anche per i pedoni che deve essere tenuto
costantemente libero;
-
le
scale, previste dall’art. 16 del
D.P.R. 547/55,
devono essere costruite in modo da poter
resistere al carico massimo previsto in caso di affollamento di
emergenza; devono essere fornite di parapetto (come i pianerottoli)
e di corrimano ove la scala sia delimitata da due muri; la scala
deve avere larghezza minima di mt. 1,20, mentre i gradini devono
avere la pedata minima di mt. 0,30: la somma tra il doppio
dell’alzata (del gradino) e della pedata deve essere compresa tra
mt. 0,62 e 0,64.
-
gli
spogliatoi sono previsti dall’art. 40 del
D.P.R. 303/56
che prevede che in ogni luogo di lavoro vi siano locali
appositamente destinati ed attrezzati per indossare indumenti di
lavoro, distinti per i due sessi, convenientemente arredati, areati,
illuminati, difesi dalle intemperie, riscaldati e provvisti di
sedili e di armadietti chiudibili a chiave;
-
l’acqua potabile deve essere sempre disponibile ai sensi
dell’art 36 del
D.P.R. 303/56
sia per lavarsi che per dissetarsi;
-
i locali relativi alle
docce ed i lavabi (art. 37 del
D.P.R. 547/55
così come modificato ed integrato dall’art. 33 del D.Lgs. 626/94)
devono essere sufficientemente spaziosi, dotati di acqua corrente
calda e fredda (docce), ed intercomunicanti tra di loro;
-
i gabinetti ed i lavabi (art. 39 D.P.R. 547/55, sostituito
dall’art. 33 del D.Lgs. 626/94) devono essere ubicati in prossimità
dei posti di lavoro e separati (i gabinetti) per sesso.
-
l’aerazione, la temperatura e l’illuminazione dei locali di
lavoro sono stabiliti dagli artt. 9, 10 e 11 del D.P.R. 303/56 come
modificati dall’art. 33 del D.Lgs. 626/94 che prevede aperture
sufficienti per un rapido ricambio d’aria, aria salubre in quantità
sufficiente (anche con impianti di aerazione) ed essere asciutti e
ben difesi contro l’umidità; se esiste un impianto di ventilazione
meccanica, questo deve essere regolarmente sottoposto a manutenzione
rigorosa per evitare che flore batteriche, sedimenti e sporcizia
inquinino il microclima ambientale; deve essere evitato il
soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro; la temperatura dei
locali deve essere adeguata alla stagione, all’umidità ed al
ricambio d’aria: secondo le disposizioni ISO 9241/6 del 1992 la
condizione microclimatica ideale è quella in cui la maggioranza
degli addetti non accusa sensazioni di freddo o di caldo, mentre il
D.M. 18.05.76 propone i seguenti parametri: temperature 18 – 20° C e
umidità inferiore al 40 – 60% in inverno; temperatura interna di
oltre 7° C inferiore all’esterna e umidità 40 – 50% in estate;
velocità dell’aria 0,15 m/sec. (esposizione a correnti d’aria
fastidiose art. 33/6° c. D.Lgs. 626/94); tutti gli ambienti
devono disporre di illuminazione naturale ed essere forniti di
illuminazione artificiale, le vie di fuga devono avere illuminazione
di sicurezza e le superfici vetrate devono essere costantemente
tenuti in buone condizioni di pulizia ed efficienza.
Appare chiaro che non è possibile effettuare una singola richiesta al
datore di lavoro in ordine alla valutazione dei rischi di cui sopra, ma
essendo diritto dell’R.L.S. la consultazione del predetto
documento, le Segreterie Provinciali che decideranno di procedere alla
designazione del Rappresentante potranno consultare (ed
eventualmente estrarre copia ex legge 241/90) il documento direttamente
senza formulare complesse richieste che, tra l’altro, correrebbero il
rischio di non poter essere evase a causa della complessità del
documento sulla valutazione dei rischi.
Per facilitare i compiti dei datori di lavoro periferici nella
valutazione dei rischi e nella relativa stesura del documento sulla
sicurezza di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94, la Direzione Centrale di
Sanità del Dipartimento della P.S. ha elaborato
nr. 21 schede, riportate in
parte;
I
-
II
-
III
-
IV
-
V -
VI
-
XVIII -
XXI
che corrispondono alla quasi totalità degli ambienti lavorativi
dell’Amministrazione della Polizia di Stato. La loro compilazione
corrisponde “grosso modo” alla completa valutazione dei rischi per ogni
singolo ambiente, anche se risulta oggettivamente difficile capire se il
singolo particolare che viene erratamente valutato possa costituire
responsabilità civile e/o penale da parte del datore di lavoro.
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