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Ma poiché molti colleghi chiedono in concreto cosa bisogna controllare, cerchiamo di fare un veloce riassunto dei requisiti che un luogo di lavoro, degno di questo nome, deve possedere

l’art. 7 del D.P.R. 303/56 riguardante pavimenti, soffitti, muri, lucernari e finestre dei locali, scale e marciapiedi fissi e mobili, banchine e rampe di carico è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 626/94 e dal D.Lgs. 242/96: prevede un sufficiente ricambio d’aria, idonea temperatura tutto l’anno, igiene di tutte le superfici ecc.

In particolare i locali chiusi devono: 

-  essere difesi a sufficienza dagli agenti atmosferici;

-  essere provvisti di un isolamento termico sufficiente;

-  avere finestre sufficienti per un completo ricambio d’aria;

-  essere asciutti e difesi contro l’umidità;

- avere tutte le pareti (soffitto, pavimento ecc.) tali da poter essere deterse e consentire adeguate condizioni d’igiene. 

Le pareti  devono avere una tinteggiatura chiara, mentre eventuali pareti trasparenti (vetrate o in plexiglas) devono essere sufficientemente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino ad 1 mt. da terra;

I pavimenti devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, privi di protuberanze o cavità e scoscendimenti. I pavimenti soggetti al versamento di liquidi devono avere superficie unita, impermeabile e con pendenza adeguata per convogliare i liquidi verso i punti di raccolta;

Le finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere regolati in piena sicurezza e, una volta aperti, non devono costituire pericolo; devono inoltre essere progettati e realizzati i modo da poter permettere la pulitura senza rischi.

L’altezza,  la cubatura  e le superfici dei locali, per effetto del D.Lgs. 242/96 sono riservate al settore industriale e non quindi a tutti i settori lavorativi; in ogni caso lo spazio destinato al lavoratore deve essere tale da consentire il normale movimento ella persona in relazione al lavoro da svolgere.

I seminterrati (quelli ubicati al di sotto del piano di campagna per oltre il 50%) ed i sotterranei sono esclusi, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 303/56, dall’uso quali locali di lavoro a parte alcune deroghe ad aziende che necessitano di cicli di produzione particolari ed hanno quindi specifiche esigenze tecniche. 

Le vie e  le uscite di emergenza, previste dall’art. 13 del D.P.R. 547/55 , così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 626/94, stabilisce le seguenti definizioni e criteri:

  • la percorribilità delle vie la si ottiene mantenendo le vie di fuga sgombere e libere da ostruzioni; quindi, i corridoi, le scale e tutti i percorsi che consentono, ad esempio di arrivare all’aperto, devono essere liberi da mobili ingombranti (divani, armadi, scaffali), macchinari (fotocopiatrici).

  • l’evacuazione dei posti di lavoro deve sempre essere possibile a tutti i dipendenti, velocemente ed in piena sicurezza; tutti i lavoratori devono avere la possibilità di raggiungere un posto sicuro senza dover passare attraverso o vicino siti che potrebbero causare pericolo: locale caldaie, magazzini cartacei, scale molto alte e/o molto strette ecc.

  • la segnaletica di sicurezza deve sempre essere presente per indicare, senza possibilità di errore, il percorso più sicuro delle vie ed uscite di emergenza;

  • le luci di emergenza devono essere presenti lungo le vie di fuga ed essere dotate di un dispositivo che consenta ad esse di entrare in funzione in caso di guasto elettrico;

  • le vie ed uscite di emergenza devono possedere dei requisiti riguardanti l’affollamento del luogo di lavoro ed la sua estensione; in deroga a ciò, per i luoghi utilizzati già prima dell’1.1.93, i requisiti di cui sopra non sono richiesti, ma sono comunque previste vie ed uscite di emergenza relazionate al numero di dipendenti;

  • le scale di sicurezza, per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati, devono essere presenti nella misura di 1 oltre alla scala ordinaria qualora il numero dei lavoratori sia superiore a 25 e deve essere di facile accesso per tutti;

  • le porte di emergenza, sempre ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 547/55 devono essere apribili nel senso di uscita, azionabili mediante maniglione antipanico e contrassegnate da apposita segnaletica; non devono essere mai chiuse a chiave se non nei casi specificatamente autorizzati dall’autorità competente;

  • le dimensioni delle vie ed uscite di emergenza devono consentire la rapida uscita di tutti i lavoratori all’esterno e, secondo la normativa antincendio, avere altezza minima di mt. 2,00 e larghezza di due moduli pari a mt. 1,20;

  • le porte interne previste dall’art. 14 del D.P.R. 547/55, che sono ovviamente diverse dalle vie ed uscite di emergenza, devono sempre essere facilmente azionabili dall’interno ed avere i seguenti requisiti di numero e larghezza:

  1. nr. 1 porta non inferiore mt. 0,80 fino a 25 dipendenti;

  2. nr. 1 porta non inferiore a mt. 1,20 da 26 a 50 dipendenti;

  3. nr. 1 porta da mt. 1,20 e nr. 1 porta da mt. 0,80 nei locali occupati da 51 a 100 dipendenti;

  4. nr. 1 porta da mt. 1,20, nr. 1 porta da mt. 0,80  e nr. 1 porta con larghezza minima di mt. 1,20 nei locali occupati da più di 100 dipendenti;

  5. il numero complessivo delle porte può essere inferiore purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore; devono essere tutte apribili verso l’esodo;

  • le porte d’uscita, sempre previste dall’art. 14 del D.P.R. 547/55, devono essere agevolmente apribili verso l’esterno tramite maniglione antipanico e non possono essere costituite da  porte scorrevoli, saracinesche a rullo, porte girevoli su asse centrale quando non esistano altre porte verso l’esterno; devono avere dimensioni pari o superiori alle porte di emergenza;

  • le  porte ed i portoni trasparenti o traslucide devono essere in materiale infrangibile ovvero antisfondamento e contrassegnate all’altezza degli occhi per evitarne l’urto accidentale;

  • le porte ed i cancelli scorrevoli devono avere un sistema che ne impedisca la fuoriuscita dalla guida o la caduta; stessa cosa per le porte apribili verso l’alto;

  • le porte apribili nei due versi devono essere trasparenti o munite di oblò;

  • le porte ed i cancelli motorizzati devono essere provvisti di dispositivo di arresto d’emergenza e devono poter essere azionati facilmente anche in maniera manuale; le porte carraie devono avere un esodo anche per i pedoni che deve essere tenuto costantemente libero;

  • le scale, previste dall’art. 16 del D.P.R. 547/55, devono essere costruite in modo da poter resistere al carico massimo previsto in caso di affollamento di emergenza; devono essere fornite di parapetto (come i pianerottoli) e di corrimano ove la scala sia delimitata da due muri; la scala deve avere larghezza minima di mt. 1,20, mentre i gradini devono avere la pedata minima di mt. 0,30: la somma tra il doppio dell’alzata (del gradino) e della pedata deve essere compresa tra mt. 0,62 e 0,64.

  • gli spogliatoi sono previsti dall’art. 40 del D.P.R. 303/56 che prevede che in ogni luogo di lavoro vi siano locali appositamente destinati ed attrezzati per indossare indumenti di lavoro, distinti per i due sessi, convenientemente arredati, areati, illuminati, difesi dalle intemperie, riscaldati e provvisti di sedili e di armadietti chiudibili a chiave;

  • l’acqua potabile deve essere sempre disponibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 303/56 sia per lavarsi che per dissetarsi;

  • i locali relativi alle docce ed i lavabi (art. 37 del D.P.R. 547/55 così come modificato ed integrato dall’art. 33 del D.Lgs. 626/94) devono essere sufficientemente spaziosi, dotati di acqua corrente calda e fredda (docce), ed intercomunicanti tra di loro;

  • i gabinetti ed i lavabi (art. 39 D.P.R. 547/55, sostituito dall’art. 33 del D.Lgs. 626/94) devono essere ubicati in prossimità dei posti di lavoro e separati (i gabinetti) per sesso.

  • l’aerazione, la temperatura e l’illuminazione dei locali di lavoro sono stabiliti dagli artt. 9, 10 e 11 del D.P.R. 303/56 come modificati dall’art. 33 del D.Lgs. 626/94 che prevede aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria, aria salubre in quantità sufficiente (anche con impianti di aerazione) ed essere asciutti e ben difesi contro l’umidità; se esiste un impianto di ventilazione meccanica, questo deve essere regolarmente sottoposto a manutenzione rigorosa per evitare che flore batteriche, sedimenti e sporcizia inquinino il microclima ambientale; deve essere evitato il soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro; la temperatura dei locali deve essere adeguata alla stagione, all’umidità  ed al  ricambio d’aria: secondo le disposizioni ISO 9241/6 del 1992 la condizione microclimatica ideale è quella in cui la maggioranza degli addetti non accusa sensazioni di freddo o di caldo, mentre il D.M. 18.05.76 propone i seguenti parametri: temperature 18 – 20° C e umidità inferiore al 40 – 60% in inverno; temperatura interna di oltre 7° C inferiore all’esterna e umidità 40 – 50% in estate; velocità dell’aria 0,15 m/sec. (esposizione a correnti d’aria fastidiose art. 33/6° c. D.Lgs. 626/94);  tutti gli ambienti devono disporre di illuminazione naturale ed essere forniti di illuminazione artificiale, le vie di fuga devono avere illuminazione di sicurezza e le superfici vetrate devono essere costantemente tenuti in buone condizioni di pulizia ed efficienza. 

Appare chiaro che non è possibile effettuare una singola richiesta al datore di lavoro in ordine alla valutazione dei rischi di cui sopra, ma essendo diritto dell’R.L.S. la consultazione del predetto documento, le Segreterie Provinciali che decideranno di procedere alla designazione del Rappresentante potranno consultare (ed eventualmente estrarre copia ex legge 241/90) il documento direttamente senza formulare complesse richieste che, tra l’altro, correrebbero il rischio di non poter essere evase a causa della complessità del documento sulla valutazione dei rischi. 

Per facilitare i compiti dei datori di lavoro periferici nella valutazione dei rischi e nella relativa stesura del documento sulla sicurezza di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94, la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S. ha elaborato nr. 21 schede,  riportate in parte; I - II - III - IV - V - VI - XVIII - XXI  che corrispondono alla quasi totalità degli ambienti lavorativi dell’Amministrazione della Polizia di Stato. La loro compilazione corrisponde “grosso modo” alla completa valutazione dei rischi per ogni singolo ambiente, anche se risulta oggettivamente difficile capire se il singolo particolare che viene erratamente valutato possa costituire responsabilità civile e/o penale da parte del datore di lavoro.

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