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Senza entrare troppo nei dettagli che meglio vedremo più avanti, bisogna
a questo punto focalizzare l’attenzione sugli strumenti che, come
operatori e/o organizzazioni sindacali, abbiamo a disposizione per
tutelare e tutelarci in assoluta sicurezza e trasparenza; uno dei più
importanti è sicuramente costituito dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza: art. 2 comma f) D.Lgs. n. 626/94 persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro,
di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.
E’
importante partire da questa figura poiché attraverso di essa è
possibile cominciare a rilevare e far rilevare le mancanze, gli errori e
le omissioni che potrebbero essere poste in atto, anche in buona fede,
dal datore di lavoro.
Ora, se da un lato risultano ben individuate la figura del datore di
lavoro nella nostra Amministrazione ed i relativi obblighi di legge e di
ordinamento interno, dall'altro il D. Lgs. 626/94 rimane a tutt’oggi
inattuato laddove, il predetto decreto, all’art. 18, specifica che deve
necessariamente essere eletto, in ogni luogo di lavoro, un
rappresentante per la sicurezza liberamente scelto dagli stessi
lavoratori; se ne riporta, per comodità, il testo integrale:
1)
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante per la sicurezza.
2)
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3)
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro
interno.
4)
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti
per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5)
In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie
di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro
per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6)
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il
seguente:
a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
dipendenti;
c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7)
Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal
decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Il
nostro
Accordo Nazionale Quadro, firmato il 15 maggio
2000, all’art. 24
recepisce in maniera completa il dettato del D.Lgs. n. 626/94, tranne la
parte ove stabilisce che “ art. 3. I rappresentanti per la sicurezza
sono eletti secondo le modalità e le procedure che saranno
successivamente stabilite tra le parti firmatarie del presente accordo e
durano in carica tre anni.” Con questa piccola postilla, la
legittima elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(d’ora in poi R.L.S.) viene rimandata a data da destinarsi, concedendo,
quale blando sostitutivo, la nomina di un RLS per ogni o.s. maggiormente
rappresentativa sul piano nazionale, ai sensi della
circolare ministeriale 559/LEG/503.031.627 ter del
10 giugno 1997:
“le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione
del rappresentante per la sicurezza. Le relative funzioni potranno
essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni
sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite”.
Tutto questo sino a quando l’Amministrazione non emanerà l’apposito
regolamento per l’elezione dell’R.L.S.
Come o.s. quindi, nonostante la mancanza del già citato regolamento,
abbiamo l’obbligo morale di richiedere formalmente
l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza: in alcune realtà, l’Amministrazione periferica
ha autonomamente richiesto alle oo.ss. maggiormente rappresentative di
nominare un proprio componente quale R.L.S., in altre realtà abbiamo
dovuto “pungolare” i vertici locali affinché ci richiedessero i
nominativi dei prescelti.
Il primissimo passo, quindi, sarà quello di richiedere ufficialmente,
tramite lo stampato appositamente predisposto di cui al precedente
capoverso, le elezioni dell’R.L.S. o, in alternativa la nomina delle
oo.ss., in maniera tale da poter disporre di un organo ufficiale
per la tutela dei lavoratori. La richiesta andrà indirizzata, a mezzo di
Raccomandata o Assicurata A/R al datore di lavoro competente secondo la
tabella posta a pagina nr. 6.
A
seguito di predetta richiesta da parte della Segreteria Provinciale
Consap competente per zona, si potrà verificare che:
-
il datore di lavoro, rispondendo che non è ancora stato emanato dal
Ministero il regolamento per l’elezione dell’R.L.S., chiederà la nomina
di un rappresentante da parte della Consap (e anche di tutte le altre
oo.ss. maggiormente rappresentative a livello nazionale, compresi
ovviamente i sindacati del ruolo civile); è attualmente la soluzione più
sfruttata;
-
il datore di lavoro risponderà che non è possibile eleggere l’R.L.S. e
non ne richiederà la nomina alle oo.ss., ovvero non risponderà affatto;
sono situazioni limite, peraltro verificatesi molto raramente. In questi
casi, pur non esistendo alcuna sanzione normativa specifica,
l’inadempienza va sicuramente segnalata agli organi competenti (AUSL e
Ispettorato del Lavoro) in quanto il documento di rischio di cui
all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 non è stato evidentemente stilato con la
collaborazione dell’R.L.S.. Va sottolineata, quindi, la negligenza del
datore di lavoro e la scarsa attenzione posta nelle segnalazioni
giungenti dai lavoratori tramite l’R.L.S..
Ottenuta la richiesta di nomina da parte del datore di lavoro, la
Segreteria Consap del luogo provvederà ad incaricare, tramite il
prestampato di nomina,
formalmente uno dei quadri e a notiziare ufficialmente l’organo
richiedente.
Il
passo successivo, sempre tramite il prestampato di nomina di cui al
precedente capoverso, sarà quello di richiedere che all’R.L.S. così
nominato sia fatto frequentare il corso di formazione previsto dagli
art. 19 comma 1, lett.g) e 22 commi 4 e 6 del D.Lgs. 626/94: ciò è
fondamentalmente necessario in quanto l’R.L.S. deve avere quelle
cognizioni e conoscenze di base che gli permettano di interpretare al
meglio il ruolo che va interpretare. Il comma 7 del predetto art. 22
individua in un decreto interministeriale i contenuti della formazione
minima: il
D.I. 16 gennaio 1997 Individuazione dei
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per
la sicurezza e dei datori di lavoro stabilisce infatti che la formazione
dell’R.L.S. deve avvenire sui seguenti temi:
-
princìpi costituzionali e civilistici;
-
la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni
e igiene del lavoro;
- i
principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
-
la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
-
la valutazione dei rischi;
-
l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di
prevenzione e protezione;
-
aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
-
nozioni di tecnica della comunicazione.
La
durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore,
fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
(….)che nel nostro caso è stato elevato a 38 ore dall’art.
24 /7° comma dell’A.N.Q. DEL 15.05.00.
È
molto importante soffermarsi sulla considerazione che, una volta scelto
di nominare un R.L.S., quest’ultimo sarà chiamato ad una serie di
incombenze che sono dettagliatamente stabilite dall’art. 19 del
D.Lgs. 626/94:
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1) Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione,
c) programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
d) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
e)
è
consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.
22, comma 5;
f) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali;
g)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
h)
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22;
i) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
l) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti;
m) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
n) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
o) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
p) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2) Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3) Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4) Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno
a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5) Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento
della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché
al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5,
lettera o).
A
questo punto, pare doveroso soffermarsi su alcune considerazioni di
carattere pratico circa l’opportunità o meno di procedere alla nomina
dell’R.L.S. e sui relativi obblighi derivanti: qualora la Segreteria
Consap decida di procedere alla nomina, per il designato si prospettano
diverse incombenze che, per la loro natura e per il loro scopo e nel
caso in cui non venissero espletate al meglio, comporterebbero una sorta
di “complicità” nelle eventuali omissioni, errori o abusi commessi dal
datore di lavoro. Se ad esempio i lavoratori avvisano l’R.L.S. circa
l’insorgere di una problematica riguardante la sicurezza del luogo di
lavoro ed il Rappresentante dei Lavoratori non segnala al datore di
lavoro ciò, commette una grave omissione per la quale, anche se non
specificatamente previsto, potrebbe essere chiamato a risponderne non
solo moralmente.
Non
solo: l’R.L.S.
partecipa alla stesura del documento per la valutazione dei rischi
di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 e deve
quindi prospettare chiaramente tutte le perplessità manifestate
dai lavoratori, nonché segnalare adeguatamente tutte quelle
misure che ritiene possano migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro;
viene
consultato per la designazione degli addetti al Servizio di
Prevenzione e di Protezione e per la formazione che devono ricevere i
lavoratori:
deve quindi partecipare direttamente segnalando al datore
di lavoro eventuali incongruenze o mancanze degne di nota; partecipa
alla riunione periodica prevista dall’art. 11 del
D.Lgs. 626/94, assieme al datore di
lavoro, il medico competente ed il Responsabile del S.P.P., per valutare
il documento sulla valutazione dei rischi, i Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) di cui parleremo più avanti ed il programma di
formazione ed informazione per i lavoratori e deve promuovere
l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori.
Infine, può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e di protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e al salute durante il lavoro.

Appare molto chiaro, quindi, che la responsabilità che l’o.s. si assume
nel nominare l’R.L.S. richiesto dal datore di lavoro è grande ed è per
tale motivo che la decisione dev’essere alquanto ponderata e soppesata
nei suoi minimi dettagli, partendo dalla valutazione che, forse
egoisticamente, ci si può limitare alla semplice richiesta di elezione
dell’R.L.S., senza peraltro dover obbligatoriamente provvedere poi a
nominarne uno nell’ambito della propria realtà sindacale.
Infatti, questo manuale offre la doppia scelta di:
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- poter richiedere l’elezione dell’R.L.S.
al datore di lavoro senza poi nominarne uno dietro specifica
richiesta; in tal caso si lascia ad altri (datore di lavoro, medico
comp. Resp. S.P.P. e le altre oo.ss.) l’incombenza di tutta la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
- poter designare un R.L.S. chiedendo
nel contempo che venga avviato al corso di formazione base di nr. 38
ore; in questo caso questa pubblicazione potrà essergli un utile
supporto.
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In relazione alle scelte che la locale
Segreteria sceglierà di fare, si prospetteranno due diverse possibilità
di lavoro, soprattutto in relazione alle problematiche del posto ed alla
disponibilità dei datori di lavoro che, come noto, spesso non sono in
sintonia con i sindacati e non fanno molto per aumentare la
collaborazione.
Poniamo il caso che, dopo la giusta
meditazione su quanto sia opportuno nominare un R.L.S., si sia giunti
alla conclusione che è meglio partecipare direttamente (sempre in attesa
che venga emanato un regolamento che consenta l’elezione dei
Rappresentanti) occorrerà fare altri passi per cominciare a rendere
operativo il nostro R.L.S.
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