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In relazione agli artt. 12 – 15 del D.Lgs. 626/94, dedicato alla prevenzione ed alla gestione di qualsiasi emergenza, ed all’art. 33 del D.P.R. 547/55 che stabilisce che in tutte le aziende devono essere adottate tutte le misure idonee per prevenire gli incendi e le esplosioni, il datore di lavoro è tenuto ad integrare il documento sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 con il piano per la gestione delle emergenze. Inoltre, deve provvedere a nominare gli addetti alla squadra antincendio e di evacuazione che dovranno ricevere apposita e sufficiente preparazione in merito che il datore di lavoro fornirà dopo aver preso i necessari contatti con servizi pubblici competenti in materia. 

È lecito supporre che gli edifici adibiti a strutture della Polizia di Stato, proprio per via dell’usi cui sono destinati, possono essere soggetti in misura minore agli incendi rispetto alle aziende soprattutto industriali, ma questo non può e non deve essere motivo per sottovalutare tale rischio ed affrontare la materia con superficialità. 

Vediamo quindi, nello specifico, i doveri del datore di lavoro e dei lavoratori previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 626/94: 

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) (1);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 

Il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, primo ed essenziale strumento per una approfondita valutazione dei rischi in ordine alla possibilità d’incendio, è stato emanato proprio su delega del D.Lgs. 626/94 che, come detto, limita a tre articoli la questione antincendio e rimanda il tutto all’apposito decreto interministeriale di cui sopra; vediamo insieme una breve elencazione dei contenuti di questa normativa: 

1) criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;

2) linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;

3) misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;

4) misure relative alle vie d’uscita in caso d’incendio;

5) misure per la rilevazione e l’allarme in caso d’incendio;

6) attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;

7) controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio;

8) informazione e formazione antincendio;

9) pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio;

10) contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischi delle attività;

11) luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’art. 6 comma 3. 

Com’è agevolmente possibile notare, il D.M. di cui sopra entra molto nei dettagli e nei particolari, anche in considerazione del delicato tema che affronta e, più di ogni commento, la sua diretta lettura riuscirà molto agevole e sarà molto esaustiva proprio in considerazione della sua estrema “semplicità”.

 Come per la valutazione dei rischi, anche per la prevenzione e la lotta agli incendi risulta abbastanza complicato procedere all’estrazione di documenti che comprovino la perfetta realizzazione dei criteri antincendio, ma è pur vero che è possibile effettuare delle specifiche richieste al datore di lavoro che, essendo obbligato a rispondere, si assumerà in questo modo la responsabilità di ciò che dichiara per iscritto; al contrario, sarà palese l’inadempienza verso la norma che regola tale attività di prevenzione e di lotta.

 A questo proposito, la Segreteria Provinciale o l’R.L.S. designato, attraverso il prestampato per la prevenzione e lotta antincendio potranno esercitare le verifiche di cui sopra e richiamare il datore di lavoro alle sue responsabilità. È forse superfluo aggiungere che, in caso d’inadempienza, questo sarà il primo passo per le varie segnalazioni che dovranno essere inoltrate verso gli organi di vigilanza e/o verso la Procura della Repubblica.

 

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