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In relazione agli artt. 12 – 15 del
D.Lgs. 626/94, dedicato alla
prevenzione ed alla gestione di qualsiasi emergenza, ed all’art. 33 del
D.P.R. 547/55 che
stabilisce che in tutte le aziende devono essere adottate tutte le
misure idonee per prevenire gli incendi e le esplosioni, il datore di
lavoro è tenuto ad integrare il documento sulla valutazione dei rischi
di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 con il piano per la gestione delle
emergenze. Inoltre, deve provvedere a nominare gli addetti alla squadra
antincendio e di evacuazione che dovranno ricevere apposita e
sufficiente preparazione in merito che il datore di lavoro fornirà dopo
aver preso i necessari contatti con servizi pubblici competenti in
materia.
È lecito supporre che gli edifici adibiti a strutture della Polizia di
Stato, proprio per via dell’usi cui sono destinati, possono essere
soggetti in misura minore agli incendi rispetto alle aziende soprattutto
industriali, ma questo non può e non deve essere motivo per
sottovalutare tale rischio ed affrontare la materia con superficialità.
Vediamo quindi, nello specifico, i doveri del datore di lavoro e dei
lavoratori previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 626/94:
1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i
necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa
preventivamente
i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4,
comma 5, lettera a) (1);
c) informa tutti
i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli
interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè i
lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può
essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti
necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili.
2. Ai fini delle
designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene
conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I
lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero
dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro
deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Il
D.M. 10 marzo 1998 “Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro”, primo ed essenziale strumento per una approfondita
valutazione dei rischi in ordine alla possibilità d’incendio, è stato
emanato proprio su delega del D.Lgs. 626/94 che, come detto, limita a
tre articoli la questione antincendio e rimanda il tutto all’apposito
decreto interministeriale di cui sopra; vediamo insieme una breve
elencazione dei contenuti di questa normativa:
1) criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
2) linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di
lavoro;
3) misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
4) misure relative alle vie d’uscita in caso d’incendio;
5) misure per la rilevazione e l’allarme in caso d’incendio;
6) attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
7) controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio;
8) informazione e formazione antincendio;
9) pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio;
10) contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in
relazione al livello di rischi delle attività;
11) luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’art. 6 comma
3.
Com’è agevolmente possibile notare, il D.M. di cui sopra entra molto nei
dettagli e nei particolari, anche in considerazione del delicato tema
che affronta e, più di ogni commento, la sua diretta lettura riuscirà
molto agevole e sarà molto esaustiva proprio in considerazione della sua
estrema “semplicità”.
Come per la valutazione dei rischi, anche per la prevenzione e la lotta
agli incendi risulta abbastanza complicato procedere all’estrazione di
documenti che comprovino la perfetta realizzazione dei criteri
antincendio, ma è pur vero che è possibile effettuare delle specifiche
richieste al datore di lavoro che, essendo obbligato a rispondere, si
assumerà in questo modo la responsabilità di ciò che dichiara per
iscritto; al contrario, sarà palese l’inadempienza verso la norma che
regola tale attività di prevenzione e di lotta.
A questo proposito, la Segreteria Provinciale o l’R.L.S. designato,
attraverso il
prestampato per la prevenzione e lotta antincendio
potranno esercitare le verifiche di cui sopra e richiamare il datore di
lavoro alle sue responsabilità. È forse superfluo aggiungere che, in
caso d’inadempienza, questo sarà il primo passo per le varie
segnalazioni che dovranno essere inoltrate verso gli organi di vigilanza
e/o verso la Procura della Repubblica.
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