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Dopo la richiesta di
elezioni dell’R.L.S. ed il relativo avvio al corso di formazione per il
designato, una delle prime cosa da farsi, a mio modesto parere, sarà
quella di richiedere se il medico competente è in possesso dei relativi
requisiti previsti dall’art. 2 coma d) del
D.Lgs. 626/94 e che risultano essere:
1) specializzazione
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di
cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 che
testualmente recita:
a) I laureati in
medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art.
3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno
quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico
competente.
b) L'esercizio della
funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione,
all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di
apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo
svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.
c) La domanda è
presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta
giorni dalla data di ricezione della domanda stessa;
In linea di massima,
nessun medico della Polizia di Stato, indipendentemente dalla qualifica
posseduta, è in possesso dei requisiti per esercitare l’attività di
medico competente, anche se va precisato che ne esistono alcuni che,
anteriormente al 1991, hanno svolto per almeno quattro anni medicina del
lavoro e che quindi sono autorizzati ad esercitare la funzione di cui
trattasi.

A fronte di tante e
tali responsabilità, chiedere formalmente, al datore di lavoro, tramite
il prestampato
richiesta segretario provinciale per requisiti
medico competente se il medico che ha provveduto a nominare è
in possesso dei requisiti di legge sembra veramente il minimo, anche
perché nel caso in cui il medico non sia sufficientemente qualificato
per svolgere il compito affidatogli, il documento sulla valutazione dei
rischi redatto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 non ha valore.
Anche in questo
caso, l’Amministrazione periferica può rispondere in maniera diversa a
seconda del datore di lavoro e del curriculum del medico nominato: per
esperienza diretta, posso citare il caso in cui il medico nominato, di
comune accordo con il datore di lavoro, dietro mia specifica domanda ha
risposto, con tanto di inserimento a verbale, di non essere in possesso
dei requisiti di legge; oppure il caso in cui il datore di lavoro ha
risposto in maniera scritta che per le varie esigenze del caso, sino
all’anno 2000, aveva formalmente incaricato il medico Tizio;
successivamente all’entrata in vigore del
D.Lgs. 5 ottobre 2000 nr. 334
“riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato” ha rinnovato, a maggior ragione, l’incarico allo stesso medico
per via del dettato del comma d) dell’art. 44 del prefato decreto il
quale testualmente recita: “attribuzione dei direttivi e dei dirigenti
medici: i sanitari della Polizia di Stato hanno le seguenti
attribuzioni: (...) svolgono l’attività di medico nel settore del lavoro
nell’ambito delle strutture dipendenti del Ministero dell’Interno e,
coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni,
espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella
di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, nell’ambito delle citate strutture e di quelle di
cui all’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni”. Cosa vuol dire?
In sostanza che, con
un “colpetto” di spugna, si sia voluto cancellare il dettato dell’ art.
2 comma d) del D.Lgs. 626/94 (requisiti del medico competente) facendo
svolgere tali funzioni anche a chi non ha effettuato gli specifici corsi
e specializzazioni ad una sola condizione: l’aver esercitato, per almeno
quattro anni prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 334/00, l’attività di medico nel
settore del lavoro. In parole povere equivale a dire che se dal 1996 al
2000 si è svolta l’attività di medico competente pur non possedendone i
requisiti, con la norma 334/00 è stata sanata tale situazione e, di
fatto, ci ritroviamo con il personale del ruolo sanitario che esercita
peculiari attività per le quali non è stato specificatamente preparato.
Un errore del
legislatore? Può darsi. Una “sanatoria” per districare una problematica
di non facile risoluzione? Probabile. Sta di fatto che per tale
questione, la quale non può essere in alcun modo trascurata anche se
pare essere di poco conto, si rimanda alla specifica attività della
Segreteria Generale Consap in tema di rapporti con il Dipartimento della
P.S., eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale e specifiche
iniziative tecnico – politiche di natura legislativa.
A parere dello
scrivente, l’asserzione del comma d) dell’art. 44 del D.Lgs. 334/00 non
può e non deve essere accettato tout court dall’o.s. o dall’R.L.S. in
quanto:
1) se il datore di
lavoro, a seguito della specifica richiesta del Segretario Provinciale,
risponde che il medico nominato non è in possesso dei requisiti di
legge, gli andrà fatto notare subito che il documento sulla valutazione
dei rischi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 non ha valore e che
pertanto dovrà provvedere nuovamente alla nomina di un medico che sia
effettivamente competente, nonchè alla completa revisione del documento
sulla valutazione dei rischi;
2) se il datore di
lavoro, invece, risponde che per via del D.Lgs. 334/00 il medico
nominato è in possesso dei requisiti, gli andrà richiesta (ex legge
241/90) la documentazione comprovante che il medico ha svolto – dal 1996
al 2000 – le funzioni di medico competente; a tal proposito, servirsi
della modulistica relativa a certificazione requisiti medico competente
D.Lgs. 334/00. Ovviamente, tale specifica attività ha il precipuo
compito di richiamare alle proprie responsabilità sia il datore di
lavoro che il medico nominato soprattutto se l’o.s. o l’R.L.S. ritengono
di dover ricorrere alle competenti autorità;
3) non è infine
escluso che il datore di lavoro non risponda affatto alla specifica
richiesta di cui trattasi: tale comportamento va segnalato, oltre che
alla Segreteria Generale per l’ovvia comunicazione al Dipartimento della
P.S., anche alla AUSL ed all’Ispettorato del Lavoro competenti per zona.
Quindi, qualora il
medico sia in possesso dei requisiti e tenendo bene in considerazione i
relativi compiti indicati a pag. 15, nel corso della riunione periodica
prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 626/94 (quella che deve essere fatta
almeno una volta l’anno per aggiornare il documento sulla valutazione
dei rischi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94) l’R.L.S. dovrà
ovviamente richiedere se i compiti siano stati perfettamente adempiuti:
accertamenti sanitari obbligatori con conseguente giudizio d’idoneità,
istituzione, aggiornamento e conservazione del registro degli infortuni
per conto del datore di lavoro, ispezioni effettuate assieme al
responsabile del S.P.P., degli ambienti di lavoro almeno due volte
l’anno ecc. ecc..
Secondo la normativa
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i compiti del medico competente si
possono suddividere in tre grandi tronconi:
1) compiti operativi
(con autonomia d’intervento) quali l’effettuazione degli accertamenti
sanitari, l’istituzione e la tenuta dei registri relativi agli
infortuni, l’espletamento di visite mediche richieste dai lavoratori,
l’ispezione dei luoghi di lavoro ecc.
2) compiti
informativi (con autonomia d’intervento) quali la comunicazione all’R.L.S.
dei risultati anonimi in sede di riunione, l’informazione sul
significato degli accertamenti, la comunicazione al datore di lavoro di
situazioni anomale ecc.
3) compiti
partecipativi (con interventi collaborativi) quali la collaborazione per
la stesura del documento sulla valutazione dei rischi, collaborazione
all’attività di formazione ed informazione, partecipazione alla riunione
annuale.
Pare opportuno, in
tale sezione, soffermarsi sulla sorveglianza sanitaria che risulta
essere uno dei passaggi fondamentali nell’attività del medico competente
in relazione ad alcuni compiti assegnati agli appartenenti alla Polizia
di Stato. Infatti, se da un parte la precedente normativa (DD.PP.RR.
303/56, 185/64, 1124/65, 962/82, 277/91, 77/92) era riferita a
particolari problematiche difficilmente riscontrabili nella nostra
Amministrazione (radiazioni ionizzanti, rischio silicosi ed asbestosi,
cloruro di vinile monomero, amianto, piombo, rumore ecc. ecc.), con gli
art. 48, 55, 69 e 86 del D.Lgs. 626/94 sono state introdotte alcune
importanti novità riguardanti:
- la movimentazione
manuale dei carichi (art. 48) che può riguardare, ad esempio, alcuni
particolari impieghi negli archivi generali;
- l’impiego presso i
videoterminali (art. 55) che, secondo le recenti disposizioni, riguarda
tutti coloro che utilizzano non solo il terminale ma anche il personal
computer per almeno quattro ore al giorno;
- l’esposizione a
rischio di agenti cancerogeni (art. 69) che può, ad esempio, riguardare
l’impiego nelle vecchie sale operative ove era fatto largo uso di
amianto;
- l’esposizione a
rischio di agenti biologici (art. 86).
Ovviamente, non è
pensabile riuscire a proporre tanti esempi che consentano a chiunque di
ritrovarci proprie situazioni d’impiego, ma è proprio nella
professionalità e nel grado di preparazione del medico competente che
risiede la capacità di ricollegare particolari patologie all’ambiente di
lavoro: le circostanze citate dal D.Lgs. 626/94, oltre a quelle delle
precedenti normative non abrogate, sono infatti il minimo auspicabile e
devono comunque diventare un punto di partenza per evolvere al meglio la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’art. 55 del D.Lgs.
626/94, al momento della messa in rete di questo testo, è allo studio
della Camera dei Deputati per le modifiche previste dalla legge
Comunitaria 2002: il testo licenziato dalla Camera dovrà poi tornare al
Senato per la definitiva approvazione.
Se ne riporta, per
comodità, il testo attuale con le modifiche (in grassetto) che saranno
verosimilmente adottate quando il testo definitivo sarà approvato dal
Senato:
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Art. 55
D.Lgs 626/94
Sorveglianza
sanitaria.
1) I lavoratori,
prima di essere addetti all'attività di cui al presente titolo,
sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della
vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della
visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è
sottoposto ad esami specialistici.
2) In base
alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati in:
a) idonei,
con o senza prescrizioni;
b) non
idonei.
3) I lavoratori
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.16.
3 bis) Le
visite di controllo sono effettuate
3 ter) La
periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi
particolari che richiedono una frequenza diversa dal medico
competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei
con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età: quinquennale negli altri casi.
4) Il lavoratore
è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogni
qualvolta l’esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi
la necessità.
5) Il datore di
lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori, i dispositivi
speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta,
qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne
evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i
dispositivi normali di correzione. (Sostituisce: "La spesa
relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro").
Testo Unico
All’art (nella
versione del Senato) o art. 5 (nella versione della Camera) del
disegno di legge, viene specificato che il Governo è delegato ad
adottare i testi unici delle disposizioni dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il recepimento delle direttive
comunitarie, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della
Comunitaria 2002, apportando, se del caso, le sole integrazioni
e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la
coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. Da
questa delega però è esclusa la materia della sicurezza e igiene
del lavoro. Vale a dire che il Governo non avrà la delega a fare
un testo unico in materia di sicurezza e igiene del lavoro e che
quindi le norme rimarranno in vigore come lo sono adesso.
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Secondo la circolare
prot. Nr. M/29141/6 del 9 giugno 1997 della Divisione Affari Speciali
del Ministero dell’Interno (trasmessa anche al Dipartimento della P.S.
il quale, in data 16 luglio 1997 con circolare 555I/D2t/26 l’ha inviata
a tutti i dirigenti periferici della Polizia di Stato), il personale da
sottoporre a sorveglianza sanitaria è quello che rientra nelle sotto
elencate categorie:
- addetti ai
videoterminali o comunque personale che, pur con qualifica diversa,
utilizzi lo strumento in maniera continuativa per almeno 4 ore
giornaliere (con particolare attenzione al personale addetto ai C.E.D.);
- dipendenti addetti
in maniera continuativa alla movimentazione manuale dei carichi pesanti
o ingombranti (operai,commessi, archivisti);
- dipendenti di
uffici dove è prevista la manipolazione di sostanze tossiche o comunque
pericolose (uffici stampa e microfilm, operai specializzati);
- dipendenti addetti
in maniera continuativa all’uso delle fotocopiatrici (per il materiale
sanitario obbligatorio da detenere, concernente le situazioni di
emergenza e per il primo soccorso, consultare il
D.M. 28.07.58 presidi chirurgici e farmaceutici
aziendali.
Un altro aspetto da
non trascurare è sicuramente la visita agli ambienti di lavoro, in
quanto nessuno degli uffici della Amministrazione della P.S. è escluso
da tale attività sebbene considerate aree riservate ed operative, e che
va effettuata almeno due volte assieme al R.S.P.P..
Appare chiaro,
ricollegandoci alla professionalità ed al grado di preparazione del
medico, che l’ispezione degli ambienti lavorativi è in grado di ridurre
qualunque tipo di rischio ed aumentare quindi la soglia di sicurezza nel
tempo; inutile, forse, ricordare che anche l’igiene aumenta il grado di
sicurezza e, nella Polizia di Stato, dopo lo scioglimento delle
Commissioni Ambiente e Salubrità, la visita nei luoghi di lavoro da
parte del medico competente diventa ancor più fondamentale. Per tale
motivo, sia l’R.L.S. chela Segreteria Provinciale competente (a seconda
che si sia scelto o meno di nominare un rappresentante) dovrebbero
richiedere formalmente se il termine minino (due ispezioni l’anno) sia
stato rispettato e stimolare ulteriori visite di controllo in tutti gli
ambienti.
Infine, un breve
accenno al registro degli infortuni previsto dall’art.4, comma 5 lett.
o) del D.Lgs. 626/94 e che serve a documentare cronologicamente ed
analiticamente tutti gli infortuni accaduti sul luogo di lavoro. Non è
stato introdotto dalla 626 ma dal D.P.R. 547/55 che prevedeva già una
serie di adempienze, da parte del datore di lavoro, successivamente
ampliate e modificate dalle normative successive e che, in specie,
prevedono:
- l’annotazione di
tutti gli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno;
- l’inserimento dei
dati anagrafici e della qualifica dell’infortunato;
- la data
dell’infortunio e quella di ripresa del lavoro; le circostanze e, se
possibile, le cause dell’infortunio.
Il registro va
conservato i originale sul luogo di lavoro e può essere consultato dal
R.S.P.P. e dall’R.S.L. e anche dagli organi di vigilanza esterni, deve
essere vidimato dalla AUSL competente e compilato secondo le regole
legali di tenuta dei documenti contabili previste dall’art. 2219 del
codice civile.
Poniamo il caso che,
sino ad ora, siano state rispettate tutte le regole e cioè:
- che il datore di
lavoro, se decide di provvedere direttamente al Servizio di Prevenzione
e Protezione, abbia effettuato il proprio corso di formazione (caso più
unico che raro);
- che il datore di
lavoro, previa elezione o designazione del R.L.S, abbia provveduto a
nominare il Responsabile e gli addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione ed a nominare il medico competente; che il R.S.P.P. e l’R.L.S.
abbiano effettuato i loro corsi di formazione;
- che il medico
competente sia in possesso dei requisiti minimi;
- che il datore di
lavoro abbia preventivamente designato i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di
emergenza; che i predetti lavoratori abbiano effettuato il previsto
corso di formazione.
... Qual’è il
prossimo passo da fare? Considerato piuttosto improbabile che tutte le
regole sopraccitate siano state rispettate, in ogni caso è la
valutazione dei rischi con la conseguente redazione del documento sulla
sicurezza i prossimi obiettivi da centrare. Ma andiamo con ordine.
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