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Esposto CPT (MO)

Dopo la richiesta di elezioni dell’R.L.S. ed il relativo avvio al corso di formazione per il designato, una delle prime cosa da farsi, a mio modesto parere, sarà quella di richiedere se il medico competente è in possesso dei relativi requisiti previsti dall’art. 2 coma d) del D.Lgs. 626/94 e che risultano essere:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 che testualmente recita:

a) I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.

b) L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

c) La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa;

In linea di massima, nessun medico della Polizia di Stato, indipendentemente dalla qualifica posseduta, è in possesso dei requisiti per esercitare l’attività di medico competente, anche se va precisato che ne esistono alcuni che, anteriormente al 1991, hanno svolto per almeno quattro anni medicina del lavoro e che quindi sono autorizzati ad esercitare la funzione di cui trattasi.

A fronte di tante e tali responsabilità, chiedere formalmente, al datore di lavoro, tramite il prestampato richiesta segretario provinciale per requisiti medico competente se il medico che ha provveduto a nominare è in possesso dei requisiti di legge sembra veramente il minimo, anche perché nel caso in cui il medico non sia sufficientemente qualificato per svolgere il compito affidatogli, il documento sulla valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 non ha valore.

Anche in questo caso, l’Amministrazione periferica può rispondere in maniera diversa a seconda del datore di lavoro e del curriculum del medico nominato: per esperienza diretta, posso citare il caso in cui il medico nominato, di comune accordo con il datore di lavoro, dietro mia specifica domanda ha risposto, con tanto di inserimento a verbale, di non essere in possesso dei requisiti di legge; oppure il caso in cui il datore di lavoro ha risposto in maniera scritta che per le varie esigenze del caso, sino all’anno 2000, aveva formalmente incaricato il medico Tizio; successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 5 ottobre 2000 nr. 334 “riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato” ha rinnovato, a maggior ragione, l’incarico allo stesso medico per via del dettato del comma d) dell’art. 44 del prefato decreto il quale testualmente recita: “attribuzione dei direttivi e dei dirigenti medici: i sanitari della Polizia di Stato hanno le seguenti attribuzioni: (...) svolgono l’attività di medico nel settore del lavoro nell’ambito delle strutture dipendenti del Ministero dell’Interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ambito delle citate strutture e di quelle di cui all’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni”. Cosa vuol dire?

In sostanza che, con un “colpetto” di spugna, si sia voluto cancellare il dettato dell’ art. 2 comma d) del D.Lgs. 626/94 (requisiti del medico competente) facendo svolgere tali funzioni anche a chi non ha effettuato gli specifici corsi e specializzazioni ad una sola condizione: l’aver esercitato, per almeno quattro anni prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 334/00, l’attività di medico nel settore del lavoro. In parole povere equivale a dire che se dal 1996 al 2000 si è svolta l’attività di medico competente pur non possedendone i requisiti, con la norma 334/00 è stata sanata tale situazione e, di fatto, ci ritroviamo con il personale del ruolo sanitario che esercita peculiari attività per le quali non è stato specificatamente preparato.

Un errore del legislatore? Può darsi. Una “sanatoria” per districare una problematica di non facile risoluzione? Probabile. Sta di fatto che per tale questione, la quale non può essere in alcun modo trascurata anche se pare essere di poco conto, si rimanda alla specifica attività della Segreteria Generale Consap in tema di rapporti con il Dipartimento della P.S., eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale e specifiche iniziative tecnico – politiche di natura legislativa.

A parere dello scrivente, l’asserzione del comma d) dell’art. 44 del D.Lgs. 334/00 non può e non deve essere accettato tout court dall’o.s. o dall’R.L.S. in quanto:

1) se il datore di lavoro, a seguito della specifica richiesta del Segretario Provinciale, risponde che il medico nominato non è in possesso dei requisiti di legge, gli andrà fatto notare subito che il documento sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 non ha valore e che pertanto dovrà provvedere nuovamente alla nomina di un medico che sia effettivamente competente, nonchè alla completa revisione del documento sulla valutazione dei rischi;

2) se il datore di lavoro, invece, risponde che per via del D.Lgs. 334/00 il medico nominato è in possesso dei requisiti, gli andrà richiesta (ex legge 241/90) la documentazione comprovante che il medico ha svolto – dal 1996 al 2000 – le funzioni di medico competente; a tal proposito, servirsi della modulistica relativa a certificazione requisiti medico competente D.Lgs. 334/00. Ovviamente, tale specifica attività ha il precipuo compito di richiamare alle proprie responsabilità sia il datore di lavoro che il medico nominato soprattutto se l’o.s. o l’R.L.S. ritengono di dover ricorrere alle competenti autorità;

3) non è infine escluso che il datore di lavoro non risponda affatto alla specifica richiesta di cui trattasi: tale comportamento va segnalato, oltre che alla Segreteria Generale per l’ovvia comunicazione al Dipartimento della P.S., anche alla AUSL ed all’Ispettorato del Lavoro competenti per zona.

Quindi, qualora il medico sia in possesso dei requisiti e tenendo bene in considerazione i relativi compiti indicati a pag. 15, nel corso della riunione periodica prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 626/94 (quella che deve essere fatta almeno una volta l’anno per aggiornare il documento sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94) l’R.L.S. dovrà ovviamente richiedere se i compiti siano stati perfettamente adempiuti: accertamenti sanitari obbligatori con conseguente giudizio d’idoneità, istituzione, aggiornamento e conservazione del registro degli infortuni per conto del datore di lavoro, ispezioni effettuate assieme al responsabile del S.P.P., degli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno ecc. ecc..

Secondo la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i compiti del medico competente si possono suddividere in tre grandi tronconi:

1) compiti operativi (con autonomia d’intervento) quali l’effettuazione degli accertamenti sanitari, l’istituzione e la tenuta dei registri relativi agli infortuni, l’espletamento di visite mediche richieste dai lavoratori, l’ispezione dei luoghi di lavoro ecc.

2) compiti informativi (con autonomia d’intervento) quali la comunicazione all’R.L.S. dei risultati anonimi in sede di riunione, l’informazione sul significato degli accertamenti, la comunicazione al datore di lavoro di situazioni anomale ecc.

3) compiti partecipativi (con interventi collaborativi) quali la collaborazione per la stesura del documento sulla valutazione dei rischi, collaborazione all’attività di formazione ed informazione, partecipazione alla riunione annuale.

Pare opportuno, in tale sezione, soffermarsi sulla sorveglianza sanitaria che risulta essere uno dei passaggi fondamentali nell’attività del medico competente in relazione ad alcuni compiti assegnati agli appartenenti alla Polizia di Stato. Infatti, se da un parte la precedente normativa (DD.PP.RR. 303/56, 185/64, 1124/65, 962/82, 277/91, 77/92) era riferita a particolari problematiche difficilmente riscontrabili nella nostra Amministrazione (radiazioni ionizzanti, rischio silicosi ed asbestosi, cloruro di vinile monomero, amianto, piombo, rumore ecc. ecc.), con gli art. 48, 55, 69 e 86 del D.Lgs. 626/94 sono state introdotte alcune importanti novità riguardanti:

- la movimentazione manuale dei carichi (art. 48) che può riguardare, ad esempio, alcuni particolari impieghi negli archivi generali;

- l’impiego presso i videoterminali (art. 55) che, secondo le recenti disposizioni, riguarda tutti coloro che utilizzano non solo il terminale ma anche il personal computer per almeno quattro ore al giorno;

- l’esposizione a rischio di agenti cancerogeni (art. 69) che può, ad esempio, riguardare l’impiego nelle vecchie sale operative ove era fatto largo uso di amianto;

- l’esposizione a rischio di agenti biologici (art. 86).

Ovviamente, non è pensabile riuscire a proporre tanti esempi che consentano a chiunque di ritrovarci proprie situazioni d’impiego, ma è proprio nella professionalità e nel grado di preparazione del medico competente che risiede la capacità di ricollegare particolari patologie all’ambiente di lavoro: le circostanze citate dal D.Lgs. 626/94, oltre a quelle delle precedenti normative non abrogate, sono infatti il minimo auspicabile e devono comunque diventare un punto di partenza per evolvere al meglio la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’art. 55 del D.Lgs. 626/94, al momento della messa in rete di questo testo, è allo studio della Camera dei Deputati per le modifiche previste dalla legge Comunitaria 2002: il testo licenziato dalla Camera dovrà poi tornare al Senato per la definitiva approvazione.

Se ne riporta, per comodità, il testo attuale con le modifiche (in grassetto) che saranno verosimilmente adottate quando il testo definitivo sarà approvato dal Senato:

 

 

Art. 55 D.Lgs 626/94

Sorveglianza sanitaria.

1) I lavoratori, prima di essere addetti all'attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

2) In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:

a) idonei, con o senza prescrizioni;

b) non idonei.

3) I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.16.

3 bis) Le visite di controllo sono effettuate

3 ter) La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età: quinquennale negli altri casi.

4) Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogni qualvolta l’esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.

5) Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori, i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. (Sostituisce: "La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro").

Testo Unico

All’art (nella versione del Senato) o art. 5 (nella versione della Camera) del disegno di legge, viene specificato che il Governo è delegato ad adottare i testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento delle direttive comunitarie, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Comunitaria 2002, apportando, se del caso, le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. Da questa delega però è esclusa la materia della sicurezza e igiene del lavoro. Vale a dire che il Governo non avrà la delega a fare un testo unico in materia di sicurezza e igiene del lavoro e che quindi le norme rimarranno in vigore come lo sono adesso.

Secondo la circolare prot. Nr. M/29141/6 del 9 giugno 1997 della Divisione Affari Speciali del Ministero dell’Interno (trasmessa anche al Dipartimento della P.S. il quale, in data 16 luglio 1997 con circolare 555I/D2t/26 l’ha inviata a tutti i dirigenti periferici della Polizia di Stato), il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria è quello che rientra nelle sotto elencate categorie:

- addetti ai videoterminali o comunque personale che, pur con qualifica diversa, utilizzi lo strumento in maniera continuativa per almeno 4 ore giornaliere (con particolare attenzione al personale addetto ai C.E.D.);

- dipendenti addetti in maniera continuativa alla movimentazione manuale dei carichi pesanti o ingombranti (operai,commessi, archivisti);

- dipendenti di uffici dove è prevista la manipolazione di sostanze tossiche o comunque pericolose (uffici stampa e microfilm, operai specializzati);

- dipendenti addetti in maniera continuativa all’uso delle fotocopiatrici (per il materiale sanitario obbligatorio da detenere, concernente le situazioni di emergenza e per il primo soccorso, consultare il D.M. 28.07.58 presidi chirurgici e farmaceutici aziendali.

Un altro aspetto da non trascurare è sicuramente la visita agli ambienti di lavoro, in quanto nessuno degli uffici della Amministrazione della P.S. è escluso da tale attività sebbene considerate aree riservate ed operative, e che va effettuata almeno due volte assieme al R.S.P.P..

Appare chiaro, ricollegandoci alla professionalità ed al grado di preparazione del medico, che l’ispezione degli ambienti lavorativi è in grado di ridurre qualunque tipo di rischio ed aumentare quindi la soglia di sicurezza nel tempo; inutile, forse, ricordare che anche l’igiene aumenta il grado di sicurezza e, nella Polizia di Stato, dopo lo scioglimento delle Commissioni Ambiente e Salubrità, la visita nei luoghi di lavoro da parte del medico competente diventa ancor più fondamentale. Per tale motivo, sia l’R.L.S. chela Segreteria Provinciale competente (a seconda che si sia scelto o meno di nominare un rappresentante) dovrebbero richiedere formalmente se il termine minino (due ispezioni l’anno) sia stato rispettato e stimolare ulteriori visite di controllo in tutti gli ambienti.

Infine, un breve accenno al registro degli infortuni previsto dall’art.4, comma 5 lett. o) del D.Lgs. 626/94 e che serve a documentare cronologicamente ed analiticamente tutti gli infortuni accaduti sul luogo di lavoro. Non è stato introdotto dalla 626 ma dal D.P.R. 547/55 che prevedeva già una serie di adempienze, da parte del datore di lavoro, successivamente ampliate e modificate dalle normative successive e che, in specie, prevedono:

- l’annotazione di tutti gli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno;

- l’inserimento dei dati anagrafici e della qualifica dell’infortunato;

- la data dell’infortunio e quella di ripresa del lavoro; le circostanze e, se possibile, le cause dell’infortunio.

Il registro va conservato i originale sul luogo di lavoro e può essere consultato dal R.S.P.P. e dall’R.S.L. e anche dagli organi di vigilanza esterni, deve essere vidimato dalla AUSL competente e compilato secondo le regole legali di tenuta dei documenti contabili previste dall’art. 2219 del codice civile.

Poniamo il caso che, sino ad ora, siano state rispettate tutte le regole e cioè:

- che il datore di lavoro, se decide di provvedere direttamente al Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia effettuato il proprio corso di formazione (caso più unico che raro);

- che il datore di lavoro, previa elezione o designazione del R.L.S, abbia provveduto a nominare il Responsabile e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ed a nominare il medico competente; che il R.S.P.P. e l’R.L.S. abbiano effettuato i loro corsi di formazione;

- che il medico competente sia in possesso dei requisiti minimi;

- che il datore di lavoro abbia preventivamente designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di emergenza; che i predetti lavoratori abbiano effettuato il previsto corso di formazione.

... Qual’è il prossimo passo da fare? Considerato piuttosto improbabile che tutte le regole sopraccitate siano state rispettate, in ogni caso è la valutazione dei rischi con la conseguente redazione del documento sulla sicurezza i prossimi obiettivi da centrare. Ma andiamo con ordine.

 

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