Home

Chi siamo

Statuto

Nazionale

Organigramma

La questione di Firenze Nord

 

Igiene e Sicurezza

Firenze Nord

Il Rappresentante

Il Medico

Le Valutazioni

I Requisiti

I Dispositivi

La segnaletica

I Videoterminali

Prev. Antincendio

Conclusioni

Esposto CPT (MO)

Giunge ad esempio, infatti, una vicenda accaduta alcuni anni fa presso la Sottosezione Polizia Stradale di Firenze Nord riguardante l’accesso ai luoghi di lavoro del personale delle Aziende Sanitarie Locali, vietate secondo il parere dell’Amministrazione centrale, possibilissima invece secondo la sentenza nr.331/94 del TAR della Toscana. 

Tale controversia giudiziaria nasce allorquando, funzionari della AUSL di Firenze, compirono una visita ispettiva presso quella Sottosezione PolStrada e rilevarono una serie di inadempienze per le quali ritennero necessario impartire una sfilza di prescrizioni nelle quali si impartivano gli adeguamenti ritenuti più opportuni per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei locali visitati. 

Il Ministero dell’Interno propose allora ricorso al TAR impugnando le prescrizioni della USSL  eccependo il combinato disposto dagli artt. 6 e 14 della Legge 23.12.78 nr. 833 e cioè che:

  • i controlli sanitari negli edifici adibiti ad uffici di polizia competono esclusivamente ai sanitari della Polizia di Stato;

  • le USSL non sono competenti ad impartire disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro in ordine alle strutture della Polizia di Stato;

  • le prescrizioni imposte riguardavano alloggi e non uffici e quindi locali diversi da quelli lavorativi.

Inoltre, l’Avvocatura dello Stato, che nella fattispecie difendeva il Ministero dell’Interno, ravvisava anche un eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e falsa applicazione del DPR 27.4.55 nr. 547 il quale dispone che resta di competenza statale l’organizzazione sanitaria militare e che quindi tutta la relativa sorveglianza sanitaria non può e non deve essere espletata aziende quali le USSL. 

Il TAR Toscana, con una puntuale ed articolata disamina, respinge il ricorso del Ministero dell’Interno in quanto, ai sensi del DPR 24.7.77 nr. 616 e della Legge 23.12.78 nr. 833, le funzioni amministrative relative alla materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nonché quelle della prevenzione della malattie professionali, della salvaguardia della salubrità, dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro (svolte prima dallo Stato tramite gi Ispettorati del Lavoro) sono state attribuite alla Unità Sanitarie Locali (ora Aziende).

Non solo: il Giudice Amministrativo Regionale toscano, riconoscendo appieno quanto stabilito dalla Legge 833/78, ricorda i compiti dei sanitari della Polizia di Stato e cioè:

  • accertamento di idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi della Polstato;

  • assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale Polstato e l’istruttoria di pratiche medico legali;

  • possibilità di impiego in operazioni di Polizia e di soccorso;

  • rilascio di certificazioni di idoneità psicofisica;

  • partecipazione alle commissioni di cui alla legge 413/26;

  • partecipazione al collegio medico – legale di cui alla legge nr. 913/80;

  • svolgimento di attività didattica nel settore di competenza;

  • partecipazioni alle commissioni provinciali.

Quindi, per il preciso dispositivo di legge che enuncia con precisione i compiti del personale Sanitario della Polizia di Stato, ma soprattutto per l’effetto del DPR 24.04.82 nr. 338 che affida esclusivamente a personale medico lo svolgimento delle attribuzioni proprie del servizio sanitario della Polizia di Stato ma esclude che fra le dette attribuzioni possano essere comprese anche le materie relative alla prevenzione degli infortuni ed alla salvaguardia dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Nelle motivazioni della sentenza, infatti, si legge che “tali materie, notoriamente caratterizzate da un complesso contenuto tecnico, presuppongono conoscenze ed esperienza peculiari non riconducibili alla qualifica di medico, la quale invece risulta essere l’unica qualificazione professionale richiesta dagli appartenenti al servizio sanitario della Polizia di Stato (art. 1 del DPR 338/82)”. 

E ancora: il TAR non eccepisce circa il fatto che per gli ambienti militari l’igiene e la sicurezza del lavoro siano di esclusiva pertinenza di quel servizio sanitario, ma riconosce la smilitarizzazione della Polizia di Stato per effetto della Legge 121/81 e quindi l’inefficacia della norma contestata dall’Avvocatura dello Stato, mentre per effetto del DPR 520/55 le visite ispettive possono essere effettuate in ogni parte compresi i dormitori, a qualunque ora del giorno e della notte ecc. ecc. 

Furono rigettate anche tutte le censure dell’Avvocatura riguardanti l’istallazione di prolunghe elettriche non omologate collocate dal personale, la presenza di una sola uscita di sicurezza, la mancanza di vetri antiproiettile e di porte blindate fra alloggi, che una scala non a norma fosse solo temporanea e che la presenza di un solo spogliatoio per entrambi i sessi fosse implicitamente autorizzato dalla mancanza dei requisiti previsti dal D.P.R. 303/56. 

Ma tutto questo accadeva nel 1994 e cioè quando il D.Lgs. 626/94 non era stato ancora modificato dal D.Lgs. 242/96 e quando soprattutto non esisteva il Decreto Interministeriale 15.04.97 di cui sopra: il 242/96, modificando ed integrando il 626, ha chiarito che “(…) Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (D.I. 15.04.97 N.d.A.). L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. (..)” 

Potrà sembrare stupido, ma la locuzione “restano ferme” significa inequivocabilmente che nulla è cambiato e che quindi tutto rimane a come era prima della norma: in questo caso, se prima vi era l’incompetenza dei sanitari della Polizia di Stato (rilevata e documentata dal TAR Toscana) ad esercitare alcune delle competenze funzionali, la stessa incompetenza rimane pure adesso nonostante tale modifica; ad onor del vero, va fatto notare che la proposizione del 4° comma recita testualmente “sono competenti altresì per le aree riservate (…)”, dove l’avverbio “altresì” farebbe capire che a predette aree la competenza è comunque estesa così come a quelle non riservate.

 

Home - Igiene e Sicurezza - Firenze Nord - Il rappresentante - Il Medico - Le Valutazioni - I Requisiti - I Dispositivi - La Segnaletica -

I videoterminali - Antincendio - Conclusioni - Esposto CPT Modena