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Giunge ad esempio, infatti, una vicenda accaduta alcuni anni fa presso
la Sottosezione Polizia Stradale di Firenze Nord riguardante
l’accesso ai luoghi di lavoro del personale delle Aziende Sanitarie
Locali, vietate secondo il parere dell’Amministrazione centrale,
possibilissima invece secondo la sentenza nr.331/94 del TAR della
Toscana.
Tale
controversia giudiziaria nasce allorquando, funzionari della AUSL di
Firenze, compirono una visita ispettiva presso quella Sottosezione
PolStrada e rilevarono una serie di inadempienze per le quali ritennero
necessario impartire una sfilza di prescrizioni nelle quali si
impartivano gli adeguamenti ritenuti più opportuni per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori nei locali visitati.
Il
Ministero dell’Interno propose allora ricorso al TAR impugnando le
prescrizioni della USSL eccependo il combinato disposto dagli artt.
6 e 14 della
Legge 23.12.78 nr.
833
e cioè che:
-
i controlli sanitari negli edifici
adibiti ad uffici di polizia competono esclusivamente ai
sanitari della Polizia di Stato;
-
le USSL non sono competenti ad
impartire disposizioni in materia di igiene e sicurezza del
lavoro in ordine alle strutture della Polizia di Stato;
-
le prescrizioni imposte
riguardavano alloggi e non uffici e quindi locali diversi da
quelli lavorativi.
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Inoltre, l’Avvocatura
dello Stato, che nella fattispecie difendeva il Ministero dell’Interno,
ravvisava anche un eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto
di istruttoria e falsa applicazione del
DPR 27.4.55 nr. 547
il quale dispone che resta di competenza statale l’organizzazione
sanitaria militare e che quindi tutta la relativa sorveglianza sanitaria
non può e non deve essere espletata aziende quali le USSL.
Il TAR
Toscana, con una puntuale ed articolata disamina, respinge il ricorso
del Ministero dell’Interno in quanto, ai sensi del
DPR 24.7.77 nr. 616
e
della Legge 23.12.78 nr. 833,
le funzioni amministrative relative alla materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera nonché quelle della prevenzione della malattie
professionali, della salvaguardia della salubrità, dell’igiene e della
sicurezza dei luoghi di lavoro (svolte prima dallo Stato tramite gi
Ispettorati del Lavoro) sono state attribuite alla Unità Sanitarie
Locali (ora Aziende).
Non solo: il
Giudice Amministrativo Regionale toscano, riconoscendo appieno quanto
stabilito dalla Legge 833/78, ricorda i compiti dei sanitari della
Polizia di Stato e cioè:
-
accertamento
di idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi della
Polstato;
-
assistenza
sanitaria e di medicina preventiva del personale Polstato e
l’istruttoria di pratiche medico legali;
-
possibilità di
impiego in operazioni di Polizia e di soccorso;
-
rilascio di
certificazioni di idoneità psicofisica;
-
partecipazione
alle commissioni di cui alla legge 413/26;
-
partecipazione
al collegio medico – legale di cui alla legge nr. 913/80;
-
svolgimento di
attività didattica nel settore di competenza;
-
partecipazioni
alle commissioni provinciali.
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Quindi, per il preciso dispositivo di legge che
enuncia con precisione i compiti del personale Sanitario della Polizia
di Stato, ma soprattutto per l’effetto del
DPR 24.04.82 nr. 338
che affida esclusivamente a personale medico lo
svolgimento delle attribuzioni proprie del servizio sanitario della
Polizia di Stato ma esclude che fra le dette attribuzioni possano essere
comprese anche le materie relative alla prevenzione degli infortuni ed
alla salvaguardia dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nelle motivazioni della sentenza, infatti, si
legge che “tali materie,
notoriamente caratterizzate da un complesso
contenuto tecnico, presuppongono conoscenze
ed esperienza peculiari non riconducibili alla qualifica di medico,
la quale invece risulta essere l’unica qualificazione professionale
richiesta dagli appartenenti al servizio sanitario della Polizia di
Stato (art. 1 del DPR 338/82)”.
E ancora: il TAR non eccepisce circa il
fatto che per gli ambienti militari l’igiene e la sicurezza del lavoro
siano di esclusiva pertinenza di quel servizio sanitario, ma riconosce
la smilitarizzazione della Polizia di Stato per effetto della
Legge 121/81 e quindi l’inefficacia della norma contestata
dall’Avvocatura dello Stato, mentre per effetto del DPR 520/55 le visite
ispettive possono essere effettuate in ogni parte compresi i dormitori,
a qualunque ora del giorno e della notte ecc. ecc.
Furono rigettate
anche tutte le censure dell’Avvocatura riguardanti l’istallazione di
prolunghe elettriche non omologate collocate dal personale, la presenza
di una sola uscita di sicurezza, la mancanza di vetri antiproiettile e
di porte blindate fra alloggi, che una scala non a norma fosse solo
temporanea e che la presenza di un solo spogliatoio per entrambi i sessi
fosse implicitamente autorizzato dalla mancanza dei requisiti previsti
dal D.P.R. 303/56.
Ma tutto questo
accadeva nel 1994 e cioè quando il
D.Lgs. 626/94 non era stato ancora
modificato dal D.Lgs. 242/96 e quando soprattutto non esisteva il
Decreto Interministeriale 15.04.97 di cui sopra: il 242/96, modificando
ed integrando il 626, ha chiarito che “(…)
Restano ferme le competenze in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti
agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità
marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale, ed ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità
(D.I. 15.04.97 N.d.A.).
L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti
per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie. (..)”
Potrà sembrare stupido, ma la locuzione “restano ferme” significa
inequivocabilmente che nulla è cambiato e che quindi tutto rimane a come
era prima della norma: in questo caso, se prima vi era l’incompetenza
dei sanitari della Polizia di Stato (rilevata e documentata dal TAR
Toscana) ad esercitare alcune delle competenze funzionali, la stessa
incompetenza rimane pure adesso nonostante tale modifica; ad onor del
vero, va fatto notare che la proposizione del 4° comma recita
testualmente “sono competenti altresì per le aree riservate
(…)”, dove l’avverbio “altresì” farebbe capire che a predette aree
la competenza è comunque estesa così come a quelle non riservate.
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