PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA.
Esposto-Denuncia.
Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica, il sottoscritto BUTELLI Roberto, nato a Napoli, il
14.08.1966, residente in Modena, Via Divisione Acqui, n. 141/2 (c/o Questura di
Modena), nella qualità di Responsabile e Rappresentante Consap, per la Sicurezza
nei luoghi di lavoro, all’interno ed all'esterno della Questura di Modena,
e s p o n e:
1) in data
15.05.2002, il Segretario Provinciale di Modena, Sig. Michele Goldoni,
dell'Organizzazione Sindacale, maggiormente rappresentativa delle Forze di
Polizia, denominata Consap (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia),
richiedeva per iscritto (doc. 1 all.to) al Questore p.t. di Modena, dott.
Faraoni, di conoscere:
a) i
contenuti dei documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il lavoro, adottato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4, co. 2, dei d. lgs. n. 626 dei 19.09.1994 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;
b) le
generalità complete dei Responsabile dei Servizio dì Prevenzione e Protezione,
interno o esterno alla Questura, ai sensi dell'art. 8 dei cit. d.lgs. n. 626;
c) le
generalità complete di tutti i designati ed addetti al medesimo servizio,
esterno o interno alla Questura, sempre ai sensi dei prefato art. 8 dei d.igs.
n. 626/’94;
d) le
generalità complete dei medico competente, nominato ai sensi dell'art. 16 dei
cit. d.lgs. n. 626;
2) il
Questore di Modena, con missiva dei 22.05.2002, prot. nr. Div. Pers. Cat.
2.10/02 (doc. 2 all.to), invitava, tra le altre organizzazioni sindacali, anche
la Consap a nominare, entro il 05.06.2002, il proprio Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro e lo convocava per la riunione
dei 17.06.2002;
3) per
l’effetto, la Segreteria Provinciale Consap di Modena designava l'odierno
esponente, comunicandolo alla Questura di Modena, a mezzo di missiva del 05
giugno del 2002 (doc. 3 all.to);
4) in data
13.11.2002, lo scrivente nella prefata qualità, richiedeva per iscritto (doc. 4
all.to) al Prefetto di Modena l'adozione di tutte le misure e l'adempimento dei
doveri imposti dal d. lgs. n. 626/'94 cit., all'interno del costituendo Centro
Temporaneo di Permanenza ed Assistenza, sito in Modena, alla Vìa La Marmora;
5) in
particolare, veniva richiesto al Prefetto di Modena:
a) di
consentire l'elezione o la designazione, ex art. 18 del d.lgs. . n. 626 cit.,
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in detto luogo di lavoro;
b) di
designare, ex art. 4, co. 4, lett. a) e lett. b), del medesimo d. lgs. n. 626,
il Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione e tutti gli addetti al
medesimo servizio, secondo le regole di cui all'art. 8 dello stesso citato
d.lgs. n. 626 cit.;
c) di
provvedere alla nomina dei medico competente, come prescritto ex art. 4, co. IV,
lett. c), nei casi previsti dall'art. 16 dei d. lgs. n. 626 cit;
d) di
provvedere, ai sensi dei co. I e Il dell'art. 4 dei d., lgs. cit. - previa
collaborazione diretta con il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori, con
il medico competente e con il Responsabile dei Servizio di Prevenzione e
Protezione - alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, inerenti il suddetto luogo di lavoro, e, all'esito, alla redazione
ed alla elaborazione di un documento contenente la relazione sulla valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, specificando i criteri
adottati, nonché all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione
e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla effettuata
valutazione, oltre che alla individuazione del programma circa le misure
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
6) in
risposta alla missiva dei 13.11.2002 cit. , il Prefetto di Modena, con lettera
del 15.11.2002 Prot. nr. 201/12B - 7 1 Gab. (doc. 5 all.to), deduceva il fatto
che il datore di lavoro, nel caso di specie, non è individuabile nella Sua
persona, ma "nel Dirigente o Comandante della singola forza interessata"
al servizio presso il prefato Centro Temporaneo di Permanenza ed Assistenza di
Modena, ritenendo ed assumendo altresì il fatto che "le pianificazioni sulla
sicurezza. in base ad
accordi assunti, saranno elaborate dal gestore della.struttura (Misericordie)
e recepite, previe le opportune verifiche, dai diversi datori di lavoro
ivi compreso lo scrivente per ciò che riguarda il personale della
Prefettura eventualmente presente nel Centro";
7) in data
07.01.2003, l'odierno esponente, n.q., inviava al Prefetto di Modena ed al
Questore, lettera racc. a.r. di pari data (doc. 6 all.to) con cui
deduceva ed eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto della posizione assunta
dal Prefetto di Modena, nella missiva qui cit. come doc. 5 e ribadiva il fatto
che il Centro Temporaneo di Permanenza ed Assistenza di Modena era stato avviato
e operava, (come ancora opera) in totale spregio e violazione delle norme di cui
al d. lgs. n. 626/'94;
8) in
risposta a tale missiva, il Prefetto di Modena, con missiva dei 18.01.2003,
Prot. nr.
201/12B - 10/Gab. (doc. 7 all.to), si impegnava a trasmettere alla
Questura di Modena, previe intese dirette tra i due Uffici, «la
documentazione tecnica necessaria alla elaborazione dei documenti di
sicurezza» relativi al predetto Centro Temporaneo dì Permanenza ed
Assistenza di Modena.
Ritenuto che:
A) dalla
superiore esposizione emergono gravi violazioni della normativa posta a tutela
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare nel Centro
Temporaneo di Permanenza ed Assistenza di Modena;
B)
nonostante i ripetuti inviti fatti al datore di lavoro, affinché fossero
adottate tutte le misure e prescrizioni imposte ex d. lgs. n. 626/'94, sia prima
che dopo l'apertura dei suddetto luogo di lavoro, a tutt'oggi il datore di
lavoro dei Centro (come emerge anche dalla missiva dei Prefetto di Modena qui
citata come doc. 7) persiste nel perpetrare le violazioni alle norme di cui al
d. lgs. n. 626 cit.;
C) i fatti
suesposti dovrebbero essere sufficienti, nella specie, per richiedere il
sequestro ex art. 321 c.p.p., anche nella sua forma di cui al co. 3 bis della
medesima disposizione.
A questa
stregua, si propone formale
esposto -
denuncia
alla S.V.
lll.ma, affinché, previa adozione dei sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p.,
della struttura del Centro Temporaneo dì Permanenza ed Assistenza di Modena,
sito in Via La Marmora, anche nella sua forma prevista dal co. 3 bis della
citata disposizione, Voglia avviare le indagini per l'accertamento dei fatti "ut
supra" dedotti, come meglio risultanti dai documenti qui allegati, e, laddove
Ella li ritenga provati e fondati, Voglia esercitare l'azione penale nei
confronti dei datore di lavoro dei Centro Temporaneo di Permanenza ed Assistenza
di Modena, sito in Via La Marmora, ovvero di qualunque altro soggetto che sarà
ritenuto responsabile delle succitate violazioni alle norme dei d. lgs. n.
626/'94, perpetrate nel predetto Centro, e, per l'effetto, perseguirlo e punirlo
secondo giustizia.
Ai fini
dell'indagine: a) si chiede che la S.V. lli.ma Voglia sentire l'odierno
esponente, in ordine ai fatti descritti nei documenti qui allegati; b) si
depositano e allegano i docc. da 1 a 7 citati nella superiore esposizione.
Con Osservanza.
Modena lì, 07
aprile 2003
BUTELLI
Roberto