I dispositivi di protezione individuale (d’ora in poi rinominati DPI)
servono a proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento od accessorio destinato a tale scopo. I rischi possono
essere costituiti da polveri, fumi, abbagliamenti, freddo, corrente
elettrica, calore e rumore.
Di
conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro comincia
nell’individuazione del rischio e nella successiva adozione delle misure
di protezione tenendo in considerazione che ai sensi dell’art. 40 del
D.Lgs. 626/94 non sono DPI:
gli indumenti di lavoro ordinari e le
uniformi non specificatamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell’ordine pubblico;
le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
i materiali sportivi;
i materiali per l’autodifesa e la dissuasione;
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare i rischi e
fattori nocivi
Non
solo: l’allegato I del D.Lgs. 475/92 (come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 10/97) elenca una serie di DPI che per avendo una classifica come
tali, vengono esclusi di applicazione della normativa e che risultano
essere:
1)
DPI progettati e fabbricati specificatamente per le forze armate o
quelli per il mantenimento dell’ordine quali caschi, scudi ecc.;
2)
DPI di autodifesa in caso di aggressione come generatori di aerosol,
armi individuali deterrenti ecc.
3)
DPI progettati e realizzati per uso privato contro le condizioni
atmosferiche (cappelli, indumenti, stivali, ombrelli), l’umidità,
l’acqua o il calore;
4)
DPI destinati al salvataggio o alla protezione di persone imbarcate a
bordo di navi o aeromobili;
5)
Caschi e visiere per chi usa veicoli a motore a 2 o 3 ruote.
Appare chiaro che con queste premesse quasi nulla di quanto viene
utilizzato dai poliziotti può essere considerato un DPI, fatta eccezione
per le cuffie da poligono, in quanto proteggono l’udito dal
rumore piuttosto forte che viene provocato con i tiri, nonché le tute ed
i guanti che devono indossare i meccanici durante i lavori di
manutenzione o riparazione di automotoveicoli.
Inoltre, ai sensi della circolare ministeriale
Prot. 850/A12-7018
datata 3.12.01 della Direzione Centrale di Sanità, che richiama quanto
sopra in materia di esclusione dalla definizione di DPI, per quanto
concerne i giubbotti antiproiettile
il datore di lavoro è tenuto a “verificarne periodicamente lo stato
di conservazione nonché le condizioni igieniche e provvedere ai
necessari interventi di manutenzione e lavaggio a scadenze prefissate ed
in ogni caso quando siano apprezzabili segni di deterioramento”.
Inoltre, la predetta circolare prevede che il datore di lavoro assicuri
le condizioni di igiene, di manutenzione, riparazione e sostituzione
anche per le cuffie per la protezione dell’udito, maschere respiratorie,
indumenti ad alta visibilità conformi alla norma UNI-EN 471 (giubba
impermeabile Polizia Stradale), camici per addetti ai laboratori e tute
per meccanici del tipo “non a perdere”.
Per quanto concerne la protezione dell’udito, va osservato che il
D.Lgs. 277/91,
agli artt. 38-49, stabilisce quali siano le soglie di rischio sia in
ordine di tempo che d’intensità oltre le quali sono previste protezioni
specifiche, informazione e formazione e sorveglianza sanitaria: poiché
il decreto in questione stabilisce che l’esposizione al rumore dev’essere
quotidiana, è lecito pensare che tale normativa sia applicabile solo
agli istruttori di tiro che vengono impiegati quotidianamente
presso i poligoni di tiro.
La Segreteria Provinciale o l’R.L.S. appositamente designato, quindi,
attraverso il
prestampato manutenzione – sostituzione – lavaggio
DPI potranno chiedere al
datore di lavoro se e quando sono state fatte le operazioni previste
dalla Direzione Centrale di Sanità a mezzo della circolare del 3
dicembre 2001 di cui sopra. Vale la pena di ricordare, però, che i
giubbotti antiproiettile o le cuffie da poligono non essendo veri e
propri DPI, l’eventuale inadempienza circa la sostituzione o la
manutenzione non potranno essere ovviamente perseguite come una mancanza
verso il
D.Lgs. 626/94,
ma solo come una cattiva gestione in contrasto con
quanto previsto dal Ministero e non ottemperata dal vertice periferico;
in questo caso, sarà particolarmente opportuno valutare in sede di
Segreteria se e come segnalare il tutto al Dipartimento.