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I dispositivi di protezione individuale (d’ora in poi rinominati DPI) servono a proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio destinato a tale scopo. I rischi possono essere costituiti da polveri, fumi, abbagliamenti, freddo, corrente elettrica, calore e rumore.

Di conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro comincia nell’individuazione del rischio e nella successiva adozione delle misure di protezione tenendo in considerazione che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 626/94 non  sono DPI:

  1. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

  2. le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

  3. le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

  4. le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

  5. i materiali sportivi;

  6. i materiali per l’autodifesa e la dissuasione;

  7. gli apparecchi portatili per individuare e segnalare i rischi e fattori nocivi

Non solo: l’allegato I del D.Lgs. 475/92 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/97) elenca una serie di DPI che per avendo una classifica come tali, vengono esclusi di applicazione della normativa e che risultano essere:

1) DPI progettati e fabbricati specificatamente per le forze armate o quelli per il mantenimento dell’ordine quali caschi, scudi ecc.;

2) DPI di autodifesa in caso di aggressione come generatori di aerosol, armi individuali deterrenti ecc.

3) DPI progettati e realizzati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (cappelli, indumenti, stivali, ombrelli), l’umidità, l’acqua o il calore;

4) DPI destinati al salvataggio o alla protezione di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili;

5) Caschi e visiere per chi usa veicoli a motore a 2 o 3 ruote. 

Appare chiaro che con queste premesse quasi nulla di quanto viene utilizzato dai poliziotti può essere considerato un DPI, fatta eccezione per le cuffie da poligono, in quanto proteggono l’udito dal rumore piuttosto forte che viene provocato con i tiri, nonché le tute ed i guanti che devono indossare i meccanici durante i lavori di manutenzione o riparazione di automotoveicoli.  

Inoltre, ai sensi della circolare ministeriale Prot. 850/A12-7018  datata 3.12.01 della Direzione Centrale di Sanità, che richiama quanto sopra in materia di esclusione dalla definizione di DPI, per quanto concerne i giubbotti antiproiettile il datore di lavoro è tenuto a “verificarne periodicamente lo stato di conservazione nonché le condizioni igieniche e provvedere ai necessari interventi di manutenzione e lavaggio a scadenze prefissate ed in ogni caso quando siano apprezzabili segni di deterioramento”. Inoltre, la predetta circolare prevede che il datore di lavoro assicuri le condizioni di igiene, di manutenzione, riparazione e sostituzione anche per le cuffie per la protezione dell’udito, maschere respiratorie, indumenti ad alta visibilità conformi alla norma UNI-EN 471 (giubba impermeabile Polizia Stradale), camici per addetti ai laboratori e tute per meccanici del tipo “non a perdere”.

Per quanto concerne la protezione dell’udito, va osservato che il D.Lgs. 277/91, agli artt. 38-49, stabilisce quali siano le soglie di rischio sia in ordine di tempo che d’intensità oltre le quali sono previste protezioni specifiche, informazione e formazione e sorveglianza sanitaria: poiché il decreto in questione stabilisce che l’esposizione al rumore dev’essere quotidiana, è lecito pensare che tale normativa sia applicabile solo agli istruttori di tiro che vengono impiegati quotidianamente presso i poligoni di tiro.

La Segreteria Provinciale o l’R.L.S. appositamente designato, quindi, attraverso il prestampato manutenzione – sostituzione – lavaggio DPI potranno chiedere al datore di lavoro se e quando sono state fatte le operazioni previste dalla Direzione Centrale di Sanità a mezzo della circolare del 3 dicembre 2001 di cui sopra. Vale la pena di ricordare, però, che i giubbotti antiproiettile o le cuffie da poligono non essendo veri e propri DPI, l’eventuale inadempienza circa la sostituzione o la manutenzione non potranno essere ovviamente perseguite come una mancanza verso il D.Lgs. 626/94, ma solo come una cattiva gestione in contrasto con quanto previsto dal Ministero e non ottemperata dal vertice periferico; in questo caso, sarà particolarmente opportuno valutare in sede di Segreteria se e come segnalare il tutto al Dipartimento.

 

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