L’IGIENE E LA SICUREZZA PER I LAVORATORI 

DELLA POLIZIA DI STATO

 

 

 Con questo piccolo manuale multimediale  vorremmo fornire a tutti i nostri quadri sindacali uno strumento efficace per riuscire a garantire quel minimo di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Polizia di Stato, per troppo tempo considerata libera e svincolata da ogni obbligo in materia, una sorta di porto franco dove, per le famosissime ed abusate esigenze di servizio, tutto è consentito e ben pochi sono gli obblighi dei vertici.

            In realtà, i tempi sono profondamente cambiati e con essi sono mutate le esigenze di sicurezza del lavoratore – poliziotto, peraltro già pesantemente esposto a rischi strettamente professionali di cui tutto è già stato detto.

            È quindi ora di muoversi in direzioni diverse, lasciando ad altri l’onere di portare avanti sterili polemiche e prese di posizione fini a se stesse, infruttuose ed intrise di connivenza con l’Amministrazione: nella Consap, sin da subito, si è scelto di combattere abusi, soprusi ed omissioni con tutte le armi a disposizione.

            Una delle armi più potenti è sicuramente la sicurezza nei luoghi di lavoro, visto e considerato che i nostri Uffici ed i nostri ambiti operativi sono, nel 90% dei casi, assolutamente al di fuori della legge.

            Spero, con questo mio lavoro, di essere il più esauriente possibile e di riuscire a fornirvi tutte quelle informazioni che vi possono essere utili sia nel vostro ambito lavorativo che come rappresentanti sindacali della Consap  .

                   Buon lavoro a tutti.

Roberto Butelli
Responsabile Dipartimento Nazionale Consap
per la sicurezza nei luoghi lavoro
 

  

Per un migliore utilizzo, si tenga presente che tutti i riferimenti normativi e la  modulistica, citati all'interno del CD, sono disponibili nelle apposite cartelle consultabili tramite il comando "ESPLORA RISORSE": 

 

Nota dell’Autore: il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 nr. 626 è stato ampiamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996 nr. 242: pur fornendone il testo integrale, per comodità verrà sempre indicata come normativa vigente il D.Lgs. 626/94. Si indicano, di seguito, le modifiche, le sostituzioni e le integrazioni apportate:

 

Art. 1 comma 2: è stato sostituito dall’art. 1 comma i del D.Lgs. 242/96;

Art. 1 commi 4 bis, 4 ter: sono stati aggiunti dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 242/96;

Art. 2: è stato sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 242/96;

Art. 4: è stato sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 242/96;

Art. 6 comma 1: è stato modificato dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 242/96;

Art. 6 comma 2: è stato sostituito dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 242/96;

Art. 7 comma 3: è stato sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 242/96;

Art. 8 comma 4: è stato sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 242/96;

Art. 10 comma 2: è stato modificato dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 242/96;

Art. 12 comma 1: è stato modificato dall’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 242/96;

Art. 17 comma 3: è stato modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 242/96;

Art. 22 comma 1: è stato sostituito dall’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 242/96;

Art. 22 comma 5: è stato sostituito dall’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 242/96;

Art. 23: è stato sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 242/96;

Art. 24 comma 1: è stato sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. 242/96;

Art. 25 comma 1: è stato modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 242/96;

Art. 28 comma 1: è stato sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. 242/96;

Art. 31: è stato sostituito dall’art. 15 del D.Lgs. 242/96;

Art. 43 comma 1 lett. d): è stato modificato dall’art 18 del D.Lgs. 242/96;

Art. 50 comma 2: è stato così corretto con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 272 del 21 novembre 1994;

Art. 50 comma 2: è stato modificato dall’art. 19 comma i del D.Lgs. 242/96;

Art. 51 comma 1: è stato modificato dall’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 242/96;

Art. 55 comma 1: è stato modificato dall’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 242/96;

Art. 58 comma 2: è stato modificato dall’art. 19 comma 4 del D.Lgs. 242/96;

Art. 61 comma 1: è stato modificato dall’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 242/96;

Art. 63 comma 1: è stato modificato dall’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 242/96;

Art. 69 comma 5: è stato modificato dal’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 242/96;

Art. 70: è stato sostituito dall’art. 20 comma 4 del D.Lgs. 242/96;

Art. 73 comma 2: è stato sostituito dall’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 242/96;

Art. 78 comma 2: è stato sostituito dall’art. 21 comma 2 del D.Lgs. 242/96;

Art. 86 commi 2 bis, 2 ter, 2 quater: sono stati aggiunti dall’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 242/96;

Art. 87 comma 3 lett. a), b), c): sono state sostituite dall’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 242/96;

Art. 89: è stato sostituito dall’art. 22 del D.Lgs. 242/96;

Art. 90: è stato sostituito dall’art. 23 del D.Lgs. 242/96;

Art. 91: la rubrica è stata sostituita dall’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 242/96;

Art. 92 comma 1 lett. a): è stata modificata dall’art. 24 comma 2 del D.Lgs. 242/96;

Art. 92 comma 1 lett. b): è stata modificata dall’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 242/96;

Art. 93 comma 1 lett. a) e b): le lettere sono state modificate dal comma 13 dell’art 27 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 e successivamente la lett. a) è stata modificata dall’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 242/96;

Art. 96 bis: è stato aggiunto dall’art. 25 del D.Lgs. 242/96;

 

 Inoltre, il D.Lgs. 626/94 ha modificato le precedenti normative D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56 così come di seguito indicato:

 

  

D.Lgs 626/94

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

 

 

 

Art. 26 c.1   sostituisce

Art. 393

 

“c.2            sostituisce

Art. 394

 

“c.3            sopprime

Art. 395

 

Art. 33 c.1   sostituisce

Art. 13

 

“c.2            sostituisce

Art. 14

 

“c.3            sostituisce

Art. 8

 

“c.5            modifica

 

Art. 6

“c.6            sostituisce

 

Art. 9

“c.7            sostituisce

 

Art. 11

“c.8            sostituisce

 

Art. 10

“c.9            sostituisce

 

Art. 7

“c.10           sostituisce

 

Art. 14

“c.11           sostituisce

 

Art. 40

“c.12           sostituisce

 

Artt. 37 e 39

“c.13           sostituisce

Art. 11

 

Art. 36 c.4   modifica

Art. 52

 

“c.5            modifica

Art. 53

 

“c.6            modifica

Art. 374

 

“c.7            modifica

 

Art.20

Art.13 c.1    sostituisce

Art. 393 c.1 lett. d)

 

“c.2            aggiunge a

Art. 393 c.1 lett. f) e g)

 

“c.3            sostituisce

Art. 393 c.1 lett. h)     

 

“c.4            aggiunge a

Art. 393 c.1

 

“c.5            sostituisce

Art. 394 c.1 lett. h)

 

Art.16 c.1    sostituisce

Art. 11 c.4, 5

 

“c.2            modifica

Art. 13

 

“c.3            modifica

Art. 14

 

“c.4            sostituisce

 

Art. 6

“c.5            modifica

 

Art. 7

“c.6            modifica

 

Art. 9, c.1

“c.7            sostituisce

 

Art. 10 c.1

“c.8            sostituisce

 

Art. 37

“c.9            abroga

 

Art. 38

“c.10           modifica

 

Art. 39

“c.11           modifica

 

Art. 40 c.2

“c.12           sostituisce

 

Art. 58 lett. a), b), c)

“c.13           modifica

 

Art. 59 lett. a), b)

“c.14           modifica

 

Art. 60 lett. b)

Art. 17 c.1   sopprime

 

Art. 20 c.3

“c.2            modifica

Art. 53 c.4

 

 

 

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